Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alle pratiche edilizie alle quali è chiesto l'accesso.

Descrizione

Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.

L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme (per ogni documento rilasciato).

Cosa si ottiene

Al termine dell'istruttoria potrai accedere ai documenti richiesti secondo le modalità da te indicate: visione e/o rilascio di copie presso l'ufficio preposto.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente rilascia la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Per il ritiro, da effettuarsi personalmente allo sportello, sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione Prenota appuntamento.

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, o altra normativa specifica. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Quanto costa

L'accesso agli atti non prevede costi di servizio.

Il rilascio di copie cartacee è invece subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, da quantificare e corrispondere direttamente presso l’ufficio preposto in sede di visione documenti (rif. Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 20/11/2004):

€ 0,15 ogni facciata A4

€ 0,30 ogni facciata A3

Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono inoltre soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti: nella richiesta dovrai inserire la prima marca da bollo da euro 16,00, mentre dovrai fornire le ulteriori marche da bollo secondo le modalità richieste dall’Ente (digitalmente tramite istruttoria oppure di persona allo sportello).

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso agli atti

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento: Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rende noto che, nei casi previsti, verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett. c) L. 241/90), i quali entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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