Comune di Galliera Veneta
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Sportello I M U

 
Si pubblicano, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 8 c. 2° del D.L. 102 del 31/8/2013, le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013, approvate con deliberazione C.C. n. 17 del 31/08/2013.
DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE: 26/11/2013
 

DELIBERAZIONE DELLA DETERMINAZIONE VALORE MEDIO DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.M.U. - ANNO 2013
 

ASSISTENZA AL CALCOLO DELL'IMU 2013

L’Amministrazione Comunale offre il servizio gratuito di calcolo dell’imposta “IMU” e relativa stampa del documento di pagamento ( F24 )
 
dal giorno LUNEDI 2 DICEMBRE 2013
 
al giorno LUNEDI 16 DICEMBRE 2013.
 
Per avvalersi di questo servizio gratuito, occorre rivolgersi all’Ufficio Tributi nei seguenti orari: 
 
DAL LUNEDI’ AL SABATO
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00
in orario continuato
 
   
Per informazioni:
Telefono: 049 5969153 interno 4
Fax: 049 9470577
Mail: tributi@comune.gallieraveneta.pd.it
 
 
Si ricorda che, in base alle disposizioni provvisorie stabilite, il versamento della seconda rata dell’IMU è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
 
  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative ediliziedi proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • terreni agricoli solo se coltivati da imprenditori agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
 

Informazioni sull' IMU per l'Anno 2012

 
INTRODUZIONE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.
 
L’entrata in vigore della nuova imposta municipale propria è stata anticipata all’anno 2012 dall’art. 13 del D.L. 05.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, seppure in maniera sperimentale (L’acronimo IMU deriva dalla prima denominazione e stava per Imposta Municipale Unica, abbandonato dal legislatore in quanto essa non è l’Unica imposta comunale, come inizialmente inteso).
L’art. 13 del citato Decreto recita infatti: “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”.
Il nuovo tributo comunale previsto per l’anno 2012 non sarà quindi esattamente corrispondente all’imposta municipale propria “a regime”, la cui entrata in vigore era prevista per l’anno 2014, ma è il risultato dell’applicazione combinata di una parte delle norme contenute nel D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011, e cesserà nell’anno 2014 con l’entrata in vigore “a regime” dell’imposta municipale propria nell’anno 2015.
Diamo ora alcune informazioni ai contribuenti, nell’attesa della prevista Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale dovranno essere stabilite le aliquote, nonché disciplinati alcuni aspetti mediante l’esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni:
 
 
Quando entra in vigore: A decorrere dall’anno 2012 (e fino all’anno 2014)
Quali soggetti riguarda:
Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili
 
Quali immobili riguarda: Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa
Quali imposte sostituisce:
  • l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
  • l’Irpef (per gli immobili non locati)
  • l’addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)
  • l’addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati)
Quali sono le aliquote e le detrazioni:  
Le aliquote Imu sono differenziate tra l’abitazione principale e relative pertinenze, prima esenti ICI dall’anno 2008, e le altre proprietà immobiliari e devono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l’aliquota ordinaria, secondo il seguente schema:
 
Aliquote Imu
  Aliquota ordinaria Variabilità Minimo-massimo
Abitazione principale 0,4% ±0,2% 0,2%-0,6%
Fabbricati rurali strumentali 0,2% -0,1% 0,1%-0,2%
Altre proprietà 0,76% ±0,3% 0,46%-1,06%
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i familiari abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse nel Comune, si precisa che le agevolazioni spettano solo ad una unità.
 
In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario al 100 %, indipendentemente dall’esistenza o meno di quote di possesso dell’immobile.
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché per le annualità 2012 e 2013 ad un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).

La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, non viene considerata come abitazione principale.
I Comuni hanno piena facoltà, in deroga ai principi del bilancio, di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 sia il regolamento IMU sia le relative aliquote e detrazioni.
Lo Stato ha a sua volta piena facoltà di variare aliquote e detrazioni IMU entro il 10 dicembre 2012.
 
Quale è la base imponibile: Per gli immobili si deve partire dalla rendita catastale, che ogni contribuente può conoscere attraverso una visura dell’Agenzia del territorio.
Dalla rendita catastale,  si calcola il valore catastale dell’immobile e da questo l’imposta dovuta, applicando le aliquote stabilite dal Comune.
La rendita catastale va incrementata del 5% e a questo nuovo valore va applicato un coefficiente di rivalutazione, diverso per ogni tipologia di immobile e precisamente:
GRUPPO CATASTALE
FABBRICATI
RIVALUTAZIONE
L. 662/96
MOLTIPLICATORE
IMU
EX MOLTIPLICATORE
ICI
A (abitazioni) 5% 160 100
A10 (Uffici e studi privati) 5% 80 50
B (colonie, asili, ospedali) 5% 140 100
C1 (negozi, bar, botteghe) 5% 55 34
C2 C6 C7
(magazzini, posti auto, tettoie)
5% 160 100
C3 C4 C5
(laboratori, stabilimenti balneari)
5% 140 100
D
(opifici, alberghi, fabbricati
 produttivi)
5% 60 per il 2012
65 dal 01.01.2013
 
50
D5
(Istituti di credito, cambio e
assicurazione)
5% 80 50
Per i fabbricati inagibili ed inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibiltà o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (autocertificazione).
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
Per quanto riguarda i terreni agricoli e quelli incolti il valore catastale si determina incrementando il reddito dominicale del 25 % e moltiplicando poi tale valore per 135 (per l’ICI il moltiplicatore era di 75).
Per i terreni agricoli o incolti posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) il moltiplicatore è pari a 110 ed inoltre viene applicata la seguente riduzione di imposta:

I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI
 O DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99
purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino al euro 15.500,00;
b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
 
Per le aree edificabili, la determinazione della base imponibile è la stessa di quella prevista per l’ICI. E cioè: “ per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Sono soggetti all’IMU anche i fabbricati rurali ed i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte per la coltivazione e l’allevamento; ecc., prima esenti dall’ICI.
Come e quando si versa:  
Dichiarazione E’ prevista la presentazione di una dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un modello che sarà approvato con un Decreto, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Il Decreto che approverà il modello di dichiarazione stabilirà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
 
A chi va il gettito dell’IMU:  
Tutto il gettito prodotto dall’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze e quello sugli immobili rurali strumentali rimane ai Comuni.
Il gettito prodotto dall’IMU su tutti gli altri immobili, compresi i terreni e le aree edificabili viene ripartito al 50% tra il Comune e lo Stato.
Per il Comune l’applicazione dell’IMU con le aliquote stabilite dallo Stato comporta il mantenimento dello stesso gettito della vecchia ICI, in quanto avviene la compensazione di ogni eccedenza dell’IMU comunale rispetto all’ICI con la pari riduzione dei trasferimenti statali (F.S.R.).
Invece tutte le variazioni della disciplina IMU di base (aliquote e detrazioni indicate nella Legge) sono a carico del Comune, se si tratta di agevolazioni o a favore del Comune, se si tratta di aggravi di prelievo. Infatti le variazioni compensative dei trasferimenti statali sono effettuate solo con riferimento alla disciplina di base.
Ciò significa che ogni variazione di aliquota o detrazione disposta dal Comune, inciderà sulle proprie entrate in misura piena. Ad esempio, in caso di aumento di uno 0,1 % dell’aliquota ordinaria sugli immobili diversi dall’abitazione principale, dallo 0,76 allo 0,86 % , l’intero gettito aggiuntivo derivante dall’incremento dello 0,1 % spetta al Comune, senza alcuna riserva statale. Il contrario avviene in caso di riduzioni di aliquota od incrementi ed estensioni delle detrazioni.
In conclusione, la differenza tra gettito a disciplina di base e gettito acquisito sulla base del regime modificato dal Comune, influisce per intero sulle risorse comunali.
 

 
 
 
Per informazioni:
Telefono: 049 5969153 interno 4
Fax: 049 5999218
Mail: tributi@comune.gallieraveneta.pd.it
 
 
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