Attività economiche

Attività economiche

Attività economiche

  • acconciatori (ex parrucchieri), centri estetici e/o centri abbronzanti;
  • autolavaggi;
  • noleggio con conducente di autovettura (Ncc);
  • noleggio di veicoli senza conducente (auto, moto, furgoni, biciclette…);
  • rimesse di veicoli;
  • agenzie d’affari (onoranze funebri, distribuzione pratiche amministrative, ecc);
  • panifici;
  • edicole;
  • impianti di distribuzione carburanti.

PER INFORMAZIONI:

Suap
Sportello Unico Attività Produttive
SUAP – 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153 int. 6

Assessore di riferimento attività SUAP “commercio” : Vanessa Beghin
cell. 340/3723370
orari di ricevimento :
lunedì       dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 11,30
giovedì      dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Acconciatori (ex parrucchieri), centri estetici e/o centri abbronzanti

Modalità e informazioni per l’esercizio delle attività

Descrizione

L’attività professionale di acconciatore (ex barbiere e/o parrucchiere uomo-donna) è volta a modificare e migliorare l’aspetto estetico dei capelli e il taglio della barba. L’acconciatore, nell’ambito della propria attività, può effettuare anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L’attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall’attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. L’attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l’attività di estetista (L.R. 21/07).

L’attività professionale di barbiere consente di effettuare il taglio della barba e il taglio semplice dei capelli nell’uomo.
La Legge 174/2005 (ex L. 161/63 modif. dalla L.1142/70) nel disciplinare l’attività di acconciatore consente a coloro che già esercitano l’attività di barbiere di proseguire l’attività e, nel caso, a trasferirla.
La citata Legge dà altresì facoltà a coloro che avevano nel passato esercitato l’attività di barbiere o che erano in possesso di qualifica professionale di aprire o subentrare in un’attività di barbiere.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l’abilitazione di acconciatore devono frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale.

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Per l’esercizio dell’attività sono necessari:

  • requisiti professionali da parte del titolare o di almeno uno dei soci o di un responsabile tecnico (durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio deve essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali). Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell’abilitazione professionale deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’interno dell’esercizio.
    Dal novembre 2009 la Commissione Provinciale per l’Artigianato della Camera di Commercio non è più competente al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica professionale.
    Il riconoscimento dei requisiti per l’accesso alle professioni di acconciatore, di barbiere e di estetista viene effettuato direttamente dal Comune in sede di presentazione della SCIA.
    Per approfondimenti: modalità per l’acquisizione dei requisiti professionali.
    Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (REA) e, per le imprese artigiane effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.
  • certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e, per gli estetisti, anche delle attrezzature. La certificazione deve essere richiesta direttamente dall’interessato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 15 – Cittadella – via Casa di Ricovero, n. 40.

Apertura o trasferimento dell’attività

Il soggetto che intende esercitare o trasferire nell’ambito del territorio comunale di Padova l’attività di acconciatore, di estetista e di barbiere deve presentare la relativa Scia – Segnalazione certificata di inizio attività – utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Con la presentazione della Scia l’interessato può iniziare immediatamente l’attività; pertanto al momento della presentazione deve essere già in possesso dei requisiti sopra indicati. Per la sua validità e per il decorso dei termini per il controllo, la SCIA deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista.

Subingresso nell’attività

Per il subingresso nell’attività deve essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Alla Scia deve essere allegata la documentazione che comprova l’avvenuto trasferimento dell’azienda (atto notarile di cessione d’azienda, affitto d’azienda, ecc.).

L’attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l’attività deve essere sospesa fino all’ottenimento dei requisiti e/o della nuova idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature o alla designazione di un responsabile qualificato.

Modifiche dell’attività

Se le modifiche dell’attività riguardano:

  • modifiche sostanziali dei locali (riduzione, ampliamento o diversa distribuzione dei “lay-out” dei locali);
  • potenziamento o diminuzione delle attrezzature (solo nel caso di attività di estetista);

deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale utilizzando il modulo “Acconciatori e estetisti: variazione locali, potenziamento attrezzature”, allegando la nuova certificazione di idoneità igienico sanitaria. Nel frattempo l’attività deve essere sospesa e le eventuali nuove attrezzature non possono essere utilizzate.

Se invece le modifiche dell’attività riguardano:

  • modifica della compagine o ragione sociale;
  • sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato;

deve essere presentata semplice comunicazione, utilizzando, rispettivamente, il modulo “Acconciatori e estetisti: comunicazione modifica societaria” o il modulo “Acconciatori e estetisti: variazione direttore tecnico”, con i quali si dichiara che i locali (e le attrezzature in caso di attività di estetista) non hanno subito variazioni.
Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l’attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l’attività deve essere sospesa.

Sospensione e cessazione dell’attività

L’attività di acconciatore e/o di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni. Eventuale proroga di ulteriori 180 giorni può essere concessa per cause di forza maggiore o motivi eccezionali, previa richiesta.
Qualora l’attività venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni, deve esserne data preventiva comunicazione utilizzando il modulo “Acconciatori e estetisti: cessazione e sospensione”.

La cessazione dell’attività va comunicata utilizzando il medesimo modulo entro 30 giorni.

Orario dell’attività

Gli esercizi di barbiere, acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche e le festività.
Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L’orario scelto ed ogni eventuale variazione dello stesso, così come la scelta dell’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale, devono essere comunicati al comune e resi noti al pubblico mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione. La comunicazione al comune deve essere inviata utilizzando il modulo “Acconciatori e estetisti: comunicazione orario”.

Nel mese di dicembre gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, con esclusione della festività del 25 dicembre.

Dove presentare la documentazione

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere presentata al Settore Commercio ed Attività Economiche del Comune di Galliera Veneta, oppure al protocollo generale.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 40 del 2 aprile 2007, conversione con modificazione del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 – “Decreto Bersani”.
  • Legge n. 174 del 17 agosto 2005 (ex Legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 1142/1970) “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
  • Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
  • Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 “Disciplina dell’attività di estetista”.
  • Legge regionale n. 29 del 27 novembre 1991 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.
Autolavaggi
Nuovi insediamenti di autolavaggi con personale addetto e automatici
Descrizione

L’esercizio dell’attività di autolavaggio, anche con l’impiego di lavajet, aspiratori automatici, ecc., non è soggetto ad alcuna autorizzazione comunale, sia che venga svolto con personale addetto, sia che venga svolto in forma automatica.

Nuova apertura

L’apertura di un autolavaggio è consentita solo al di fuori delle zone residenziali (in base alle destinazioni di Piano regolatore generale) e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
Per l’installazione di un impianto di autolavaggio occorre richiedere ed ottenere il permesso a costruire da parte del Settore Edilizia Privata, al quale deve essere anche presentata una relazione di Valutazione impatto acustico (Dpia) da parte di un tecnico abilitato. L’Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) deve rilasciare, in merito, un apposito nulla osta.

L’impianto deve essere a norma per gli scarichi e le emissioni in atmosfera (AcegasAps fognature e Provincia di Padova – Settore Ambiente).

Dopo 30 gg. che l’attività è stata posta in esercizio, deve essere presentata, al Settore Commercio, una ulteriore relazione di Valutazione impatto acustico che rispetti i parametri sul rumore ambientale.

Gli impianti di autolavaggio sono ammessi all’interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che vengano installati a distanza regolamentare dai confini e rispettino i limiti di rumorosità.

Orario di esercizio

Gli autolavaggi non inseriti nell’ambito dell’area di servizio di impianti stradali di carburanti, anche in uso self-service, devono osservare il seguente orario di esercizio:

  • nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
  • nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

Gli autolavaggi inseriti nell’ambito dell’area di servizio di impianti stradali di carburanti:

  • se in uso self-service osservano l’orario sopra descritto;
  • se dotati di personale addetto seguono l’orario di apertura e chiusura dell’impianto di carburante.

Normativa di riferimento

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose (art. 26)

Noleggio con conducente di autovettura (Ncc)
Requisiti e adempimenti per esercitare l’attività
L’attività di noleggio con conducente (Ncc) è un servizio di trasporto effettuato a richiesta dell’utente, che si rivolge presso la sede operativa della ditta noleggiatrice chiedendo un servizio di trasporto a tempo e/o a viaggio.
Le autorizzazioni per questa attività sono a numero chiuso. Attualmente sono in esercizio, nel Comune di Padova, 10 autovetture.
I veicoli destinati al noleggio con conducente, a differenza del taxi, non stazionano in luoghi pubblici ma all’interno di rimesse e devono portare all’interno del parabrezza superiore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio”, nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, con la dicitura “Ncc”, lo stemma del Comune e il numero dell’autorizzazione.

La sede operativa e la rimessa devono trovarsi all’interno del territorio del Comune di Padova ed è vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico. Per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio.
La richiesta del servizio Ncc deve essere effettuata presso la sede operativa e le tariffe sono determinate liberamente dalle parti.

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Per esercitare il noleggio di autoveicoli con conducente è necessario essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica o giuridica.
L’autorizzazione viene rilasciata a persona, di età non inferiore ad anni 21, in possesso di:
– patente di guida cat. B e Cap (Certificato abilitazione professionale) del tipo KB – che si consegue presso la Motorizzazione civile – o di patente di guida cat. C,
– iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, il cui albo è tenuto dalla Camera di Commercio.

L’iscrizione al Ruolo provinciale si consegue previo superamento di un esame presso la Provincia di Padova.
Nel caso di società il requisito dell’iscrizione al Ruolo deve essere posseduto da almeno una persona inserita in qualità di socio amministratore nella società di persone, di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
I titolari di autorizzazione Ncc possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, che deve essere assunto con la qualifica di autista ed essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo.

Nuove autorizzazioni

Attualmente non è in previsione l’assegnazione di nuove autorizzazioni.
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione e dall’Amministrazione provinciale, ritenesse di aumentare il numero dei veicoli da adibire al servizio, le autorizzazioni verranno assegnate attraverso bando di concorso.

Trasferibilità dell’autorizzazione

Il subingresso nell’attività di noleggio con conducente di autovetture è consentito nei soli casi stabiliti dalla legge e richiamati all’art. 28 del Regolamento degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura Taxi – Ncc (vedere paragrafo Normativa di riferimento).
Chi subentra in un’attività di noleggio con conducente deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al Comune, utilizzando l’apposito modulo scaricabile nella sezione “Link utili” a destra di questa pagina, dimostrando di essere in possesso dei requisiti professionali, della sede operativa e della rimessa nel territorio comunale.

Collaborazione familiare

Il titolare di autorizzazione Ncc può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del Codice Civile.
L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d’impresa.
Il collaboratore familiare fa capo al titolare dell’impresa, al quale competono le varie responsabilità; e non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.

Sostituzione alla guida

E’ possibile la sostituzione temporanea alla guida della vettura Ncc per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni per un quinquennio per:

  • motivi di salute o inabilità temporanea;
  • un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
  • sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida.

La persona che conduce il mezzo deve essere in possesso dei requisiti professionali e dell’iscrizione al Ruolo. La sostituzione può avvenire con un contratto di lavoro a tempo determinato o con un contratto di gestione se la durata della sostituzione non è superiore a 6 mesi. Il modulo da utilizzare per comunicare la sostituzione è scaricabile dalla sezione “Link utili”, a destra di questa pagina.

Sostituzione dell’autovettura

Il titolare di autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente che intende sostituire l’autovettura deve presentare richiesta al Comune, su apposito modulo scaricabile dalla sezione “Link utili” a destra di questa pagina, che rilascia nulla osta per l’immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento trasporti terrestri – Ufficio provinciale di Padova.
I dati relativi al nuovo veicolo devono essere comunicati all’Ufficio comunale presentando eventuale copia della carta provvisoria di circolazione per l’annotazione nell’autorizzazione, entro il quinto giorno non festivo successivo all’immatricolazione. Copia della carta provvisoria di circolazione deve essere presentata anche al Comando Polizia Municipale il quale, successivamente, procede alla sigillatura della targa metallica sulla parte posteriore del mezzo.

Obblighi e divieti

Il titolare di autorizzazione Ncc, oltre agli obblighi e doveri propri dei tassisti, ha l’obbligo di:

  • rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
  • comunicare, entro 10 giorni, la variazione della sede della ditta e/o rimessa ed entro 15 giorni la variazione anagrafica su apposito modello;
  • riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa al singolo contratto di trasporto;
  • non stazionare su suolo pubblico o in area diversa dalla propria autorimessa, salvo che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto non ancora concluso.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”.
  • Legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21”.
  • Regolamento degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura Taxi – Ncc.
Noleggio veicoli senza conducente
Adempimenti e modalità di svolgimento dell’attività

 

Si tratta di un’attività che consente di mettere a disposizione di terzi dei veicoli (dai velocipedi a tutti gli altri veicoli circolanti su strada) di cui un’impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica. I veicoli, targati, devono essere immatricolati “uso conto terzi”.

Apertura/trasferimento attività

L’interessato deve presentare al Settore Commercio – ufficio attività economiche o al protocollo generale del Comune di Padova la Scia – Segnalazione certificata di inizio attività – ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni, utilizzando l’apposito modello scaricabile dalla sezione “Link utili”, a destra di questa pagina.
L’attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia.

Normativa di riferimento

DPR 19 dicembre 2001 n. 481 “Noleggio di veicoli senza conducente”.

Rimesse di veicoli
Attività di rimessa di veicoli in luogo chiuso (al coperto) o all’aperto
Descrizione

Per rimessa si intende il luogo chiuso o all’aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta, alla roulotte/caravan) per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Se l’attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell’area deve consentire l’utilizzo della stessa a parcheggio. Se viene svolta in luogo chiuso i locali devono rispettare le norme contenute nel Regolamento edilizio sia in ordine alla struttura che alla destinazione d’uso e possedere un certificato di agibilità per tale uso. Se i locali ospitano più di nove automezzi è prescritto il certificato di prevenzione incendi.

Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contatto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l’obbligo della tenuta dell’apposito registro.

Apertura/trasferimento attività

L’interessato, sia per aprire/trasferire una rimessa al coperto o una rimessa all’aperto, deve presentare al Settore Commercio – ufficio attività economiche o al protocollo generale del Comune di Padova la Scia – segnalazione certificata di inizio attività – ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e successive di modificazione; i moduli sono scaricabili dalla sezione “Link utili”, a destra di questa pagina.
L’attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia.

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 480 de 19 dicembre 2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”.

Agenzie d’affari
Attività svolte per conto terzi: informazioni e modulistica
Per agenzie d’affari si intendono le attività svolte per conto terzi.
In questa pagina riportiamo i moduli e le informazioni utili per chi intende aprire una agenzia d’affari la cui competenza è dell’ufficio attività economiche o dell’ufficio commercio in area privata del Comune di Padova.
Sono di competenza dell’ufficio commercio in area privata le agenzie d’affari che si occupano di:

  • vendita di auto usate su procura o in conto deposito;
  • vendita di beni usati;
  • vendita di articoli d’arte su procura o in conto deposito.

Sono di competenza dell’ufficio attività economiche le agenzie d’affari che si occupano di:

  • disbrigo pratiche amministrative;
  • infortunistica stradale;
  • onoranze funebri;
  • pubblicità;
  • spedizioni;
  • organizzazione di manifestazioni ed eventi vari;
  • vendita biglietti per spettacoli e manifestazioni culturali o sportive;
  • agenzie teatrali.

Esistono altri tipi di agenzie d’affari, riportiamo un elenco delle diverse agenzie d’affari che si possono aprire e l’ufficio/ente a cui rivolgersi:

  • agenzie matrimoniali e agenzie di pubbliche relazioni – competenza della Questura;
  • agenzie investigative e di recupero crediti – competenza della Prefettura;
  • agenzie di viaggi – competenza della Provincia;
  • agenzie immobiliari – competenza della Camera di Commercio.

Apertura nuova agenzia

L’interessato deve presentare, al Comune nel quale ha sede l’agenzia, una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo scaricaribile alla sezione “Link utili” a destra di questa pagina.
Il modulo deve essere compilato e consegnato, in duplice copia, al Settore Commercio o al protocollo generale, allegando una fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
Alla Scia deve essere allegato un registro (giornale degli affari), che viene vidimato presso il relativo ufficio comunale e la tabella delle operazioni e delle tariffe in duplice copia, una delle quali in bollo (per i dettagli vedere anche il paragrafo “Richiesta di vidimazione registri” in questa pagina).

Nel modulo per la presentazione della Scia sono riportate tutte le prescrizioni per iniziare l’attività di agenzia d’affari, fra le quali si pone particolare attenzione al possesso dei requisiti soggettivi e alla disponibilità dei locali dove ha sede l’attività, che devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari, edilizi e della prevenzione incendi.

Vidimazione registri

Il registro dell’agenzia d’affari va presentato all’atto di presentazione della Scia per nuova apertura per essere vidimato dall’ufficio competente. Quando si esaurisce un registro è necessario presentare un nuovo registro all’ufficio competente.
In ogni caso, la vidimazione del registro va richiesta all’ufficio competente, presentando il registro stesso accompagnato dalla richiesta di vidimazione, redatta sull’apposito modulo scaricabile alla sezione “Link utili” alla destra di questa pagina.

Normativa di riferimento

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: artt. 115, 118 e 120.
  • Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: artt. 219-220-223.
  • D.Lgs. n. 12 del 31 marzo 1998, art. 163 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2) (1/circ)”.
Panifici
Adempimenti per l’inizio di nuove attività e variazioni di attività esistenti
Per attività di panificazione s’intende l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime (farina, acqua, lievito ecc.) al prodotto finito, destinato alla vendita.
Il pane può avere la denominazione di:pane fresco, che indica il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione e da porre in vendita entro un determinato termine;

pane conservato per il quale è prevista l’indicazione dello stato e del metodo di conservazione utilizzato, le modalità di confezionamento e di vendita, nonché quelle di conservazione e di consumo.

Con l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (1° decreto Bersani) l’attività di produzione pane non è più soggetta a preventiva licenza da parte della Camera di Commercio.

Apertura, trasferimento e trasformazione di un panificio

Per aprire un nuovo panificio, oppure trasferire o trasformare un panificio esistente, nell’ambito del territorio comunale di Padova, è necessario presentare al Comune la relativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando l’apposito modulo scaricabile dalla sezione “link utili”, alla destra di questa pagina.
Nella Scia l’interessato deve dichiarare:

  • di aver ottenuto la registrazione dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’Ulss 16 – Padova, ai sensi della D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007, OPPURE di avere presentato all’Ulss 16 di Padova la relativa Scia sanitaria;
  • di essere in possesso dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Padova OPPURE di non essere soggetto a tale autorizzazione in quanto vengono utilizzati meno di 300 kg al giorno di farina.

Somministrazione non assistita

Ai titolari di esercizi di panificazione è consentita l’attività di vendita dei prodotti di produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda.
E’ consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

L’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita è soggetto alla presentazione della relativa Scia, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione “Link utili”, a destra di questa pagina, corredata dal parere sanitario, nella quale l’interessato deve dichiarare:

  • di aver ottenuto la registrazione dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’Ulss 16 – Padova, ai sensi della D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007

OPPURE

  •  di avere presentato all’Ulss 16 di Padova la relativa Scia sanitaria.

Sospensione dell’attività e ferie

Le chiusure superiori a 3 giorni delle aziende esercenti la produzione di generi di panificazione, con o senza esercizio di vendita al minuto, devono essere autorizzate.
La domanda può essere presentata anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione; tali termini possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario. L’autorizzazione si intende concessa quando al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all’inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.
Deve essere garantita nel territorio comunale l’apertura di almeno il 50% dei panifici esistenti.
Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all’esterno della stessa deve essere affisso un cartello di avviso al pubblico.

Normativa di riferimento

  • Legge regionale del Veneto n. 29 del 21 settembre 2007- art. 10.
  • D. L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge con modificazioni in data 4 agosto 2006, n. 246 – art. 4.
Edicole
Apertura attività per vendita di quotidiani e periodici
Descrizione

Gli esercizi che svolgono attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici sono definiti dalla legge di settore (D. Lgs 170/2001) come:

  • punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, che possono anche ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare;
  • punti vendita non esclusivi, che possono vendere, in aggiunta alle specifiche merceologie, quotidiani e/o periodici, ossia:
    – bar;
    – rivendite di generi di monopolio;
    – medie e grandi strutture di vendita;
    – librerie con una superficie di vendita minima di mq. 120;
    – stazioni di servizio di carburanti con una superficie superiore a mq. 1.500.

Per entrambe le tipologie vi è l’obbligo di garantire parità di trattamento alle diverse testate.

Nuova apertura

Il rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita esclusivi è possibile se lo consente la previsione del Piano comunale, redatto secondo le indicazioni della Regione e che deve tenere conto del fabbisogno delle singole unità urbane.
Il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi è subordinato ad una programmazione da parte del Comune, che deve tenere conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso.

Attualmente, in base alle valutazioni effettuate, non sono possibili incrementi né di punti di vendita esclusivi né di quelli non esclusivi.

Non è necessaria invece l’autorizzazione comunale se la vendita di quotidiani e periodici viene effettuata:

  • nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  • in forma ambulante per la vendita di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  • per pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • con la consegna porta a porta e in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  • all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Trasferimento dell’attività

Il trasferimento di un punto di vendita già autorizzato è sempre possibile, purché lo stesso avvenga all’interno della stessa unità urbana e dopo aver ottenuto l’autorizzazione comunale.

Subingresso

E’ sempre possibile il subingresso, presentando apposita comunicazione al Comune, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 del D. Lgs.vo 114/1998.
La comunicazione deve essere inviata al Settore Commercio – ufficio attività economiche, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione “Link utili” alla destra di questa pagina e allegando una copia dell’atto notarile di cessione d’azienda.
Se l’attività di vendita viene svolta su chiosco collocato su area pubblica, oltre alla comunicazione, deve essere presentata domanda di voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Variazioni societarie

Quando una società, titolare di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici, varia la denominazione o la compagine sociale deve darne comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione “Link utili” alla destra di questa pagina.

Normativa di riferimento

  • D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003.
  • D. Lgs.vo n. 170 del 24 aprile 2001
  • Legge n. 108 del 13 aprile 1999, n. 108
Impianti di distribuzione carburanti
Adempimenti e modulistica relativi all’attività
Descrizione

La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:

  • impianto stradale: complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all’erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada nonché di servizi e attività accessorie all’auto e all’automobilista;
  • impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l’esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

Per la gestione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un’autorizzazione comunale.

Adempimenti per l’installazione e la gestione di un impianto stradale

Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un “gestore” al quale viene rilasciata la licenza UTF.
Al gestore fa carico il corretto esercizio dell’impianto sotto il profilo dell’apertura e chiusura.
Il gestore che “subentra” nella conduzione di un impianto deve darne contestuale comunicazione al Settore Commercio.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge n. 133/08 è possibile il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti stradali di carburanti che non sono più soggetti a vincoli di distanza e di superficie; al momento possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.
Non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti in centro storico e nelle aree di interesse pubblico di quartiere (art. 38 N.T.A. del PRG).

Apertura, ristrutturazione o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere ristrutturati o trasferiti, previa domanda di autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente, deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire, oppure può essere attivato procedimento semplificato allo Sportello unico per l’edilizia presso il Settore Edilizia Privata.
La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.
Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l’impianto a nuova verifica.

Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Voltura o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere modificati o volturati, previo comunicazione.
La voltura o il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione è soggetta a comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla registrazione dell’atto di cessione o affitto d’azienda.

Sospensione
L’esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

Smantellamento e rimozione
Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell’impianto deve essere richiesta l’autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell’impianto comportano:

  • la cessazione delle attività complementari;
  • il ripristino dell’area nella situazione originale mediante l’adeguamento alle previsioni del PRC;
  • la rimozione di tutte le attrezzature sopra e sotto suolo;
  • la bonifica del suolo, secondo le modalità di cui alla DGR Veneto n. 3964 del 10.12.2004;
  • la chiusura degli accessi.

Ferie
L’impianto può essere sospeso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione.
Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.

Orario di apertura e turni festivi
Tutti gli impianti stradali di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:

  • fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00;
  • orario minimo settimanale di 52 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l’orario minimo giornaliero di 9 ore e 30 minuti;
  • orario massimo settimanale di 65 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l’orario massimo giornaliero di 12 ore.

Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l’inizio e la fine dell’ora legale.

Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana è prevista l’apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:

  • osservando un orario minimo di ore 4:45 e massimo di ore 5;
  • in caso di chiusura pomeridiana l’apertura del mattino deve concludersi entro le ore 14:00;
  • nel caso di chiusura antimeridiana, l’apertura pomeridiana non può avvenire prima delle ore 13:00.

L’orario prescelto non può essere modificato prima di 3 mesi dall’ultima variazione.
Gli impianti osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo il turno obbligatorio di apertura previsto dal calendario predisposto annualmente dal Comune.

Il “self-service” 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l’assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l’orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.
Nei giorni e nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione del traffico o per motivi ambientali o per altri eccezionali motivi o necessità locali è autorizzato l’esonero dal turno domenicale e festivo dai turni interessati.

Orario attività complementari
Tutte le attività complementari facenti parte dell’area dell’impianto a servizio dell’automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell’automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l’orario dell’impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.

Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale, anche con l’impiego di aspiratori automatici, lavajet, ecc…, possono funzionare anche oltre l’orario dei turni sopraindicati, entro i seguenti limiti:

  • giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
  • giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui autorizzazione è stata rilasciata in deroga ai piani di settore (al titolare della licenza di esercizio UTF o, salvo loro rinuncia, ai titolari dell’autorizzazione petrolifera) osserva l’orario dell’impianto.

Adempimenti per l’installazione e la gestione di un impianto ad uso privato

Per poter installare e gestire un impianto di carburanti ad uso privato, all’interno di cantieri, di magazzini e simili, di imprese industriali o commerciali o di imprese consorzi o cooperative di autotrasportatori per il rifornimento e per l’esclusivo rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie di proprietà delle imprese stesse, occorre:

a) presentare richiesta di autorizzazione al Comune, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

  • relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive;
  • analitica autocertificazione da parte della ditta, corredata da una perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all’albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizione urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale, nonché il rispetto delle caratteristiche, di cui alle normative regionali;
  • certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale;
  • n. 2 planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell’inserimento, con indicata la toponomastica;
  • copia della richiesta del parere di conformità progetto presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.I serbatoi devono essere interrati. Possono essere autorizzati contenitori distributori mobili con capacità di stoccaggio non superiore a 9 mc., previa deroga dell’Ispettorato Interregionale dei Vigili del Fuoco, salvo i casi delle attività agricole, cave e cantieri e autotrasporto per i quali non serve la deroga.

b) dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione, per l’effettiva installazione, occorre presentare al Settore Edilizia Privata la Dia alternativa al permesso di costruire, se il serbatoio è fuori terra, o la Scia edilizia se il serbatoio è interrato;

c) per poter porre in esercizio l’impianto, dopo che è stato installato, occorre presentare:

  • richiesta del certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vvf;
  • richiesta di collaudo impianto al Comune di Padova.

Ad avvenuto collaudo e rilascio del certificato di prevenzione incendi, l’impianto ad uso privato può essere posto in esercizio.
Se la capacità del serbatoio è di 10 mc. o superiore, occorre richiedere ed ottenere la licenza di esercizio da parte dell’Ufficio Tecnico di Finanza.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 133 del 6 agosto 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
  • DGR n. 497 del 18 febbraio 2005 “Criteri e direttive per l’individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti”.
  • DGR Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004 “Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato”.
  • DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 “Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
  • DGR n. 641 del 12 marzo 2004 “Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione di carburanti”.
  • Legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 2003 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
  • D. Lgs. n. 32 dell’11 febbraio 1998 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”.

Pagina aggiornata il 22/08/2024

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