Apertura attività e modalità previste per l'attività di somministrazione nei bar in centri commerciali, distributori di carburanti, discoteche...
- Quali sono le attività
- Requisiti
- Come esercitare l'attività
- Subingresso
- Variazioni societarie
- Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
- Registrazione sanitaria
- Normativa di riferimento
- Per informazioni
Quali sono le attività
Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non richiedono il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, ma sono semplicemente soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività - Scia. Nello specifico, si tratta delle attività svolte:
- al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari). La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento, su una superficie non superiore ad un quarto di quella complessiva;
- nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui sia stato stipulato apposito contratto;
- in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti ai sensi della normativa regionale di settore e nelle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni di trasporto pubblico;
- all'interno dei centri commerciali;
- nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale.
Requisiti
I requisiti che è necessario possedere per svolgere l'attività si possono distinguere in tre categorie:
- soggettivi (vedi paragrafo "Requisiti soggettivi");
- professionali (vedi paragrafo "Requisiti professionali");
- dei locali in cui si svolge l'attività (vedi paragrafo "Requisiti dei locali").
REQUISITI SOGGETTIVI
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio (ai sensi della legge del 31 maggio 1965 n. 575):
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della legge del 31 maggio 1965 n. 565;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi indicati nell'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59:
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
REQUISITI PROFESSIONALI
E', inoltre, necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) od il legale rappresentante od un procuratore (nel caso di società),siano titolari di uno dei seguenti requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59:
- essere stati iscritti al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII;
- aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto da una Regione o dalle Province di Trento o Bolzano;
- aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni negli ultimi 5, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato ovvero coadiutore familiare;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie;
Nel caso in cui il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
REQUISITI DEI LOCALI
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità (contratto di locazione registrato o atto di proprietà);
- sorvegliabilità (ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. 6.5.1940 n. 635) - accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
- agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
- idoneità sotto il profilo igienico-sanitario. E' in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'Autorizzazione sanitaria (vedere paragrafo "Registrazione sanitaria");
- rispetto della normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche;
- dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
- · l'entità dell'impatto sulla viabilità dell'area, la valutazione del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).
Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria, con l'indicazione dei relativi orari e, nel caso si protraggano oltre le 22,00, la relativa documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi l'apposito modulo.
Per i locali di spettacolo (es. discoteche, sale da ballo) è, inoltre, necessario esibire:
> certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
> licenza di cui all'art. 68 del Tulps per pubblici spettacoli e trattenimenti;
> licenza di cui all'art. 80 del Tulps per l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo;
> valutazione relativa all'entità dell'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, alla stima del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento;
> documentazione di impatto acustico contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi l'apposito modulo.
Come esercitare l'attività
Per esercitare l'attività di somministrazione per le tipologie descritte è necessario:
- aver ottenuto la registrazione sanitari od aver presentato la s.c.i.a. sanitaria al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi;
- aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Galliera Veneta (Scia);
MODULO DIA PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALLEGATI alla Scia:
> copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
> copia della documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile;
> 2 planimetrie dei locali in scala 1.100 o 1.50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, con l'evidenziazione delle strutture destinate al superamento delle barriere architettoniche;
> copia della s.c.i.a. sanitaria presentata all'Ulss ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ai sensi della d.G.R. 20.11.2007 n. 3710;
> copia dei documenti che dimostrano la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
> valutazione dell'impatto dell'intervento sulla viabilità, stima del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq);
> documentazione relativa all'impatto acustico nei casi descritti nella sezione "Requisiti dei locali";
> copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
> nell'ipotesi di somministrazione effettuata congiuntamente in locali di pubblico spettacolo è altresì necessario produrre i documenti citati nella sezione "Requisiti dei locali".
La Scia, che deve essere presentata al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi, deve essere presentata:
> dal titolare, nel caso di ditta individuale;
> dal legale rappresentante, nel caso di Società.
Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) va presentata al Comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.
Subingresso
In caso di subingresso per cessione d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione, l'attività può essere esercitata dopo aver effettuato la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia) con le stesse modalità e lo stesso modulo sopra indicati. In questo caso costituisce ulteriore requisito necessario il possesso del titolo che legittima l'attività (atto di acquisto, affitto, ecc), da allegare alla Scia all'atto della presentazione.
E' necessario inoltre allegare alla Scia:
> copia della comunicazione di variazione presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 Cittadella;
> copia della documentazione sopra elencata, relativa ai requisiti professionali ed alle caratteristiche dei locali.
Variazioni societarie
Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo.
La comunicazione deve indicare:
- la variazione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- il possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 (antimafia);
- il possesso dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010;
- il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande indicati al paragrafo "Requisiti" di questa pagina;
- per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia, il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dell'atto che formalizza la variazione societaria;
- copia della comunicazione di variazione sanitaria presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella;
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- copia del permesso di soggiorno (dove previsto).
Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
Per ampliamenti o riduzioni della superficie è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo.
Da tenere presente che:
- deve essere dimostrata la disponibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale (documentazione da allegare alla comunicazione);
- deve essere stata ottenuta l'agibilità/abitabilità;
- i locali devono essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., r.d. 6.5.1940 n. 635;
- deve essere provata la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
- bisogna altresì provare l'entità dell'impatto dell'intervento sulla viabilità, stimare il traffico indotto e la capacità del suo assorbimento nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali di intrattenimento o situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).
Alla comunicazione deve essere allegata:
- copia della comunicazione di variazione sanitaria presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella;
- copia della documentazione sopra elencata, relativa ai requisiti professionali ed alle caratteristiche dei locali.
Registrazione sanitaria
Dall'1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'Autorizzazione sanitaria (D.G.R. 20.11.2007 n. 3710 in attuazione del Reg. CE 852/2004).
Dettagliate informazioni sono disponibili nel sito internet del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella.
La Dia o la comunicazione devono essere presentate all'Ulss 15 di Cittadella - ufficio protocollo, via Casa di Ricovero n. 40, dal:
> titolare, nel caso di ditta individuale;
> legale rappresentante o dal procuratore, nel caso di Società.
Normativa di riferimento
- D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e Reg. CE 852/2004.
- D. lgs. 26.3.2010 n. 59.
- Legge regionale Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- L. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3, Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
- Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".
- R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".