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Sale giochi (sale pubbliche da gioco)

Requisiti, caratteristiche, adempimenti

Descrizione

Una sala pubblica da gioco (sala giochi) è un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad es. biliardo, calcio-balilla, flipper, dardi) automatici, semiautomatici ed elettronici (ad es. le cosiddette newslot od i vari tipi di videogiochi), nonché con il gioco delle carte.

Contingentamento apparecchi

Per ogni 5 mq. di superficie del locale accessibile al pubblico è collocabile un congegno di cui all'art. 110 comma 6 TULPS. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS (cosiddette newslot)  non può, comunque, superare il doppio del numero degli apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso la sala giochi.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

Accesso ai minori

Sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito dall'esercente con idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento,all'ingresso degli esercizi che detengano apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori; il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo, l'art. 7 del Regolamento prevede che i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
Inoltre, l'art. 7 del Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Orario

L'art. 1 lett. d) dell'ordinanza sindacale n. 7 del 25.2.2008, ai sensi dell'art. 18 lett. c) della l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, ha determinato che l'orario massimo delle sale da gioco si deve articolare nella fascia compresa tra le 09,00 antimeridiane e le 02,00 del giorno successivo. L'orario minimo obbligatorio è di cinque ore giornaliere.

Requisiti dei locali

Per esercitare l'attività di sala pubblica da gioco è necessaria una licenza, ai sensi dell'art. 86 c.1 del TULPS rilasciata dal Comune.
Ai sensi dell'art. 9 c. II del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da  trattenimento, non è ammessa l'apertura di sale giochi in Zona Industriale, all'interno dei Centri Civici e nell'arco di 500 m da scuole primarie e secondarie, da impianti sportivi e centri parrocchiali, misurando la distanza secondo il percorso pedonale più breve. Ai sensi dell'art. 10 lett. g) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, i locali adibiti a sala pubblica da gioco non possono essere comunicanti con un pubblico esercizio, un circolo o qualsiasi altra attività.
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata dovranno essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • possesso certificazione di Prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 per ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
  • nel caso di superficie fruibile dal pubblico superiore a mq. 500, impatto sulla viabilità interessata dall'intervento, valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e stima della capacità del suo assorbimento;
  • rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e d. Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
  • rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);
  • dotazione di servizi igienici separati, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili.
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica
  • Documentazione da presentare

La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:

  • dal titolare in caso di ditta individuale;
  • dal legale rappresentante in caso di società.

Il modulo da utilizzare per la domanda, contenente anche le informazioni sulla documentazione da allegare, è scaricabile alla sezione "Modulistica".

Il procedimento per il rilascio della licenza è disciplinato dall'art. 12 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

In caso di variazione di superficie, dovrà essere presentata debita comunicazione, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica". 
La documentazione da allegarvi è elencata dal Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

Normativa di riferimento

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n.635
  • D.M. 18/01/2007.
  • Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.
  • · Art. 181 c. I lett. c) L. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, art.181, lett. c).
  • Ordinanza del Sindaco n. 7 del 25.2.2008 , art. 1 lett. d).
  • Legge 26.10.1995 n. 447.
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.