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Pubblici esercizi: dotazione di apparecchi per "giochi leciti"

Modalità per l'installazione

Descrizione

Per poter consentire la pratica del gioco all'interno di un pubblico esercizio, l'esercente deve ottenere dal Comune la relativa licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773.

Si considerano, tra gli altri, giochi leciti:

  • le bocce, i giochi da tavolo, le carte, il biliardo ed altri apparecchi meccanici (ad es. calcio-balilla, biliardino, dardi, kiddie rides, juke-box);
  • gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.);
  • gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità (art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.);
  • gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.).

Tipologie di esercizi in cui possono essere installati

Gli esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento sono:

  1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  2. ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  3. stabilimenti balneari;
  4. alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  5. sale pubbliche da gioco;
  6. circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
  7. agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  8. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Ministero delle Finanze 31.1.2000 n. 29.

Come richiedere l'installazione

Per ottenere la licenza all'esercizio del gioco di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere presentata una Dia (Dichiarazione di inizio attività) al Comune, da parte del:

 

  • titolare in caso di ditta individuale;
  • legale rappresentante in caso di società;
  • presidente nel caso di un circolo.

La documentazione indicata deve essere inviata al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo Generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" .
Una volta presentata la Dia sopradescritta, l'attività può essere iniziata da subito. Si ricorda che l'offerta complessiva di gioco non può riguardare soltanto gli apparecchi previsti dall'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.; nel caso l'esercente voglia installare tali congegni deve detenere almeno un apparecchio di cui all'art. 110  c. 7 del TULPS od un apparecchio meccanico. Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS deve essere rapportato alla tipologia ed alla superficie del locale (nel dettaglio si vedano i DD.Dir. A.A.M.S. Del 23/10/03 e del 18.1.2007). La superficie da considerare per il contingentamento, ai sensi dell'art. 16 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, è esclusivamente l'area di somministrazione interna dell'esercizio. Infatti, ai sensi dell'art. 7 di tale Regolamento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali.

Il pubblico esercizio deve esporre la tabella dei giochi proibiti, ossia l'elenco, predisposto ed approvato dal Questore e vidimato dall'Autorità competente al rilascio della licenza, dei giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento.

Tutela dei minori

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento:
a) all'ingresso degli esercizi che detengano apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;
b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo, l'art. 7 del Regolamento prevede che i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
Inoltre, l'art. 7 del Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Normativa di riferimento

  • R.D. 18.6.1973 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
  • R.D. 6.5.1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.".
  • Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  • D. Dir. A.A.M.S. del 27 ottobre 2003 - Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
  • D. Dir. A.A.M.S. del 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.