Descrizione
La somministrazione all'interno dei locali di pubblico spettacolo, come le discoteche, le sale da ballo, le sale da gioco, i locali notturni e i night, precedentemente all'entrata in vigore della L.R.V. n.29/07 era abilitata dalla vecchia tipologia "C". La legge citata ha "soppresso" tale tipologia rendendo necessaria, per esercitare la somministrazione nei locali nei quali si svolge attività di intrattenimento e/o spettacolo, la presentazione di una semplice segnalazione certificata di inizio attività (Scia) almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività. Va tenuto conto inoltre che la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% della superficie totale.
Per esercitare l'attività
Per esercitare l'attività di somministrazione in locali di pubblico spettacolo è necessario:
- essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS (da richiedere al Comando Polizia Municipale);
- essere in possesso della licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS che comprende la valutazione dell'impatto acustico (da richiedere al Settore Sicurezza Salute e Prevenzione - Ufficio Agibilità);
- essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per locali con capienza superiore a 100 persone;
- essere in possesso della documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica";
- aver presentato al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio dell'attività di somministrazione (per informazioni più dettagliate sugli stampati, le modalità di compilazione e la documentazione da allegare, si consiglia di consultare, in questo sito, la pagina dedicata alle "Attività di somministrazione non soggette ad autorizzazione");
- aver ottenuto l'attestazione di registrazione sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 ed alla D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710 od aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi.
Dal 1 gennaio 2008 è infatti entrata in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (D.G.R. 20.11.2007 n. 3710 in attuazione del Reg. CE 852/2004).
Dettagliate informazioni sono disponibili nel sito internet del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella.
La Scia sanitaria deve essere presentata all'Ulss 15 Dipartimento di prevenzione - Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione - ufficio protocollo, via Casa di Ricovero, 40 - Cittadella 35013 (PD), dal:
- titolare, nel caso di ditta individuale;
- legale rappresentante o dal procuratore, nel caso di società.
Requisiti soggettivi
Per poter svolgere l'attività è inoltre necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (antimafia):
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E' altresì indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, r.d. 18.6.1931 n. 773 ed all'art. 4 della l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29:
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E' oltretutto necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) od il legale rappresentante (nel caso di società, associazioni, consorzi ecc.) siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:
1) titolare o socio lavoratore;
2) dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione od alla preparazione degli alimenti;
3) coadiutore familiare.
Nel caso in cui il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi, ecc.) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la ditta sia iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
Presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia)
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata al Comune di Galliera Veneta - Ufficio Protocollo Generale o al Settore Commercio - Ufficio Pubblici Esercizi, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica", da parte del:
- titolare, qualora si tratti di ditta individuale;
- legale rappresentante o dal procuratore, qualora si tratti di una società.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile;
- copia della licenza di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS;
- copia della licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS;
- copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica"
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso l'interessato sia un cittadino non appartenente all'Unione Europea e residente in Italia).