Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- Descrizione
- Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attività
- Requisiti dei locali
- Cosa fare uin caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio
- Autorizzazione amministrativa: come presentarla
- Cosa fare in caso di variazioni societarie
- Cosa fare in caso di variazioni della superficie di somministrazione
- Normativa di riferimento
Descrizione
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie), è necessario aver ottenuto:
- l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune dove sono situati i locali;
- l'attestazione di registrazione sanitaria (ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e della D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710), o aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'Ulss competente per territorio, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi..
TIPOLOGIA UNICA
L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola autorizzazione si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile effettuare dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato dall'Ulss competente, che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 15 ).
Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attività
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E' altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:
- iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;
- corso di formazione professionale avente ad oggetto l'attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;
- esperienza professionale, di almeno 2 anni negli ultimi 5, presso un'impresa esercitante l'attività nel settore alimentare o della somministrazione in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato, coadiutore familiare;
- possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie.
Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
Requisiti dei locali
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
- sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del d. Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
- rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
- nel caso di orario protratto oltre le 22,00, rispetto dei limiti fissati per le emissioni rumorose, dimostrato attraverso la documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni rumorose causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica" .
- i locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario; il relativo controllo è effettuato dall'Ulss competente. Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710, in attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria.Per informazioni dettagliate consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 15 di Cittadella;
- nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione, disponibile su questo sito, sarà inoltre necessario:
a) disporre di parcheggi privati riservati ai clienti;
c) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, valutare il traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità del suo assorbimento.
Cosa fare uin caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio
APRIRE UN NUOVO ESERCIZIO
Per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario inoltrare apposita istanza al Comune. Il suo rilascio è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale . Su questo sito, sono reperibili informazioni sui criteri ed è consultabile il Regolamento che disciplina i requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di somministrazione.
TRASFERIRE UN ESERCIZIO
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tra zone diverse è subordinato alla presentazione di domanda al Comune. Esso è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale . Su questo sito, sono reperibili informazioni sui criteri ed è consultabile il Regolamento che disciplina i requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di somministrazione.
Il trasferimento di un esercizio nella medesima zona è soggetto a semplice segnalazione certificata di inizio attività.
RILEVARE LA PROPRIETA' O LA GESTIONE DI UN ESERCIZIO
Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione e comunque l'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento dell'attività.
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d'azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d'azienda, purché l'attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'ultima gestione.
Autorizzazione amministrativa: come presentarla
I moduli da utilizzare sono scaricabili dalla sezione "Modulistica" e devono essere presentati al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:
- in caso di ditta individuale dal titolare;
- in caso di società dal legale rappresentante o dal procuratore.
Ai moduli devono essere allegati, con le modalità previste dal Regolamento per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, i seguenti documenti:
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- copia della documentazione relativa alla disponibilità dei locali;
- 2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, nonché l'evidenziazione delle strutture installate per il superamento delle barriere architettoniche;
- copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ovvero copia della Scia presentata all'Ulss 15 di Cittadella;
- copia della documentazione attestante il trasferimento della titolarità (compravendita, donazione, successione ereditaria) o della gestione (affitto) dell'azienda (nel caso di subingresso);
- relazione tecnica d'impatto acustico ove prescritto dal Regolamento;
- copia della documentazione comprovante la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dal Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
- copia della documentazione relativa all'impatto sulla viabilità, valutazione del traffico indotto nei casi previsti dal Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq);
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
Cosa fare in caso di variazioni societarie
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del requisito professionale (ad es. procuratore, preposto), è sufficiente presentare al Comune una comunicazione, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" , che deve contenere:
- l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati dalla l. 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 4 L.R.V. 21.9.2007 n. 29.
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- copia dell'eventuale comunicazione di variazione della registrazione sanitaria presentata all'Ulss 15 di Cittadella;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
Cosa fare in caso di variazioni della superficie di somministrazione
E' necessario presentare una comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica"
E' indispensabile:
- dimostrare la disponibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale, sorvegliabili ai sensi del D.M. 17.12.1992 n. 564;
- aver ottenuto l'agibilità/abitabilità;;
- nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento:
a) comprovare la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
b) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità, valutare il traffico indotto e la capacità del suo assorbimento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).
Alla comunicazione devono essere allegate:
- 2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
- copia dell'attestazione di registrazione sanitaria aggiornata ovvero comunicazione di variazione della registrazione sanitaria presentata all'Ulss 15 di Cittadella;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
Normativa di riferimento
- D. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.
- Reg. CE.852/2004 e D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
- Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
- Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- L. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav n. 3 del 29 gennaio 2008.
- D. Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
- R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del TULPS".
- R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";· R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.