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Negozi (esercizi di vicinato), medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali

Informazioni sulle attività e modulistica

Negozi (esercizi di vicinato)

Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore:

  • alimentare: comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
  • non alimentare generico: comprende tutti i prodotti non alimentari;
  • misto: comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, entro il limite dei 250 mq, è necessario presentare la relativa Segnalazione certificata inizio attività (Scia) utilizzando il "Modulo Scia per esercizi di vicinato" (scaricabile nella sezione modulistica), debitamente compilato.

Prima di presentare la Segnalazione certificata inizio attività (Scia) è necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, ecc.), a destinazione d'uso commerciale, i cui dati catastali, nonché i riferimenti all'ultimo intervento edilizio e all'agibilità, devono essere indicati nel modulo, cui va allegata la planimetria dei locali stessi. In mancanza di uno dei precedenti dati dovrà essere prodotta idonea asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
Elemento fondamentale della dichiarazione è il "quadro" dell'autocertificazione nel quale, sotto la responsabilità del titolare o legale rappresentante, devono essere indicati i requisiti morali, professionali (solo per la vendita di prodotti compresi nel settore alimentare) e, per quanto riguarda i locali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

Medie strutture di vendita

Le medie strutture di vendita sono attività commerciali che hanno una superficie di vendita tra i 250 e i 2500 mq.
Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e il mutamento del settore merceologico è necessario presentare domanda al Settore Commercio, compilando il modulo scaricabile dal sito della Regione Veneto: www.regione.veneto.it.
Alla domanda deve essere allegata documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che rispetti sia la programmazione regionale sia i criteri assunti dal Comune di Padova.
L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Grandi strutture di vendita

Le grandi strutture di vendita sono attività commerciali che si caratterizzano per una superficie di vendita fra i 2500 e i 15.000 mq.
Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro determinati limiti e il mutamento dei settori merceologici è necessario presentare domanda al Settore Commercio, compilando il modulo scaricabile dal sito della Regione Veneto: www.regione.veneto.it.
Alla domanda devono essere allegati i relativi documenti tecnici, contestualmente a Regione, Provincia e Comune secondo le modalità previste dalla Conferenza di servizi e la disponibilità di superfici fissata dalla Regione.
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune dopo il positivo iter della Conferenza di servizi, attivata dalla Regione, che verifica il rispetto degli obiettivi di sviluppo e il corretto inserimento della struttura nel territorio. 

Centri commerciali

Sono così definite le medie o grandi strutture di vendita provviste di spazi di servizio (gallerie, corridoi) o infrastrutture (strade, parcheggi), gestiti unitariamente e costituite da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.

Sono soggetti ad autorizzazione gli esercizi inseriti in centri commerciali di media struttura, indipendentemente dalla superficie di vendita del singolo esercizio.
I centri commerciali di media struttura possono essere integrati da attività di somministrazione, e altre attività di servizio, in deroga alla specifica programmazione comunale, quando:
- la superficie di vendita del centro sia superiore a 1.000 mq;
- la superficie destinata alle attività integrative non supera il 20% della superficie di vendita.
Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi commerciali o alle attività come sopra descritte non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

Ingrosso

Ai sensi dell'art.26, comma 2, del D. lgs.114/98, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:

  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
  • materiale elettrico;
  • colori, vernici e carte da parati;
  • ferramenta ed utensileria;
  • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  • articoli per riscaldamento;
  • strumenti scientifici e di misura;
  • macchine per ufficio;
  • auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  • combustibili;
  • materiali per edilizia;
  • legnami per edilizia;
  • mobili, lampadari e complementi di arredo;
  • nautica.

Attività di vendita non assoggettate alla disciplina del commercio

Non sono assoggettate alla disciplina del commercio le seguenti attività di vendita: farmacie, tabaccherie, associazioni di produttori ortofrutticoli, rivendite di carburanti, artigiani, pescatori, cacciatori, raccoglitori di tartufi, di funghi e di prodotti agricoli, autori di opere d'arte e dell'ingegno, vendita beni del fallimento, fiere campionarie (vendita), enti pubblici, vendite di prodotti nei cinema.

Le farmacie, le rivendite di carburanti per autotrazione e le rivendite di generi di monopolio per vendere altri prodotti, che non siano medicine o carburanti o generi di monopolio, devono presentare la relativa Segnalazione certificata inizio attività (Scia), utilizzando il "Modulo Scia per esercizi di vicinato" (scaricabile nella sezione "Modulistica"), debitamente compilato.

Cessazione dell'attività

Per la chiusura definitiva dell'esercizio (vicinato, media o grande struttura) o per il trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa è necessario presentare, al Settore Commercio, la comunicazione di cessazione dell'attività. Il modulo è scaricabile alla sezione "Modulistica".
Normativa di riferimento
  • Regolamento: norme per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa (all.A del. di C.C. n.102/2005).
  • Regolamento: norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita (all.B del. di C.C. n.102/2005).
  • Legge regionale n. 15 del 13 agosto 2004 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".
  • D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
  • D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (Direttiva servizi) "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

 

Per informazioni

 
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