©2010 Comune di Galliera Veneta (PD) - Tutti i diritti riservati

 
sei in:  Servizi  -  SUAP  -  Attività, doc. e adempimenti  -  commercio in area privata  -  dotazione giochi leciti

Negozi e circoli senza somministrazione: dotazione di apparecchi per "giochi leciti"

Modalità per l'installazione

Descrizione

Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Tipoligie e limite numerico apparecchi
L'art. 86 c. III lett. c) del Tulps prevede l'installazione, previo rilascio di apposita licenza, di apparecchi (di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps) all'interno di esercizi commerciali o circoli privati che non esercitino l'attività di somministrazione. In particolare, si tratta di:

  1. apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'Aams per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 del Tulps);
  2. apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadget, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps);
  3. apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps).

L'Aams non ha tuttavia ancora provveduto all'emanazione delle norme sul contingentamento di tali apparecchi, ossia delle disposizioni che fissano un limite all'installazione di tali congegni in rapporto alla superficie dei locali. L'art. 19 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento ha pertanto disciplinato provvisoriamente, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, il limite massimo dei congegni di tale natura installabili in questi locali, in rapporto alla superficie destinata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale. In particolare:

  • a partire da 30 mq è possibile installare 1 congegno;
  • tra i 60 ed i 199 mq il limite è di 2 congegni;
  • tra i 200 ed i 299 mq sono consentiti 3 congegni;
  • a partire dai 300 mq sono installabili 4 congegni (limite massimo).

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps all'esterno dei locali autorizzati.

Tutela dei minori

a) All'ingresso degli esercizi che detengono apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;

b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) gli apparecchi devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.

L'art. 19 lett. b) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento impone la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del Tulps.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo è previsto che i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, siano tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile (secondo le indicazioni fornite dall'Aams e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici). In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Inoltre, il Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare, nell'insegna od in messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Requisiti dei locali

Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • agibilità/abitabilità;
  • disponibilità (contratto di affitto o comodato registrato a norma di legge, atto di proprietà, ecc.);
  • sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 per ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico;
  • rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e d. Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
  • rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);
  • dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili;
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica". Documentazione da presentare

La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Padova - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:

  • dal titolare in caso di ditta individuale;
  • dal legale rappresentante in caso di società.

Il modulo da utilizzare per la domanda, contenente anche le informazioni sulla documentazione da allegare, è scaricabile alla sezione "Modulistica". 
Il procedimento per il rilascio della licenza è disciplinato dall'art. 21 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

Normativa di riferimento

  • Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.
  • Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) r.d. del 18 giugno 1931 n. 773 e Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. del 6 maggio 1940 n. 635.

Per informazioni

 
Suap 
Sportello Unico Attività Produttive 
SUAP - 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD 
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153