Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.
Tipoligie e limite numerico apparecchi
L'art. 86 c. III lett. c) del Tulps prevede l'installazione, previo rilascio di apposita licenza, di apparecchi (di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps) all'interno di esercizi commerciali o circoli privati che non esercitino l'attività di somministrazione. In particolare, si tratta di:
L'Aams non ha tuttavia ancora provveduto all'emanazione delle norme sul contingentamento di tali apparecchi, ossia delle disposizioni che fissano un limite all'installazione di tali congegni in rapporto alla superficie dei locali. L'art. 19 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento ha pertanto disciplinato provvisoriamente, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, il limite massimo dei congegni di tale natura installabili in questi locali, in rapporto alla superficie destinata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale. In particolare:
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps all'esterno dei locali autorizzati.
a) All'ingresso degli esercizi che detengono apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;
b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) gli apparecchi devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.
L'art. 19 lett. b) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento impone la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del Tulps.
Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo è previsto che i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, siano tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile (secondo le indicazioni fornite dall'Aams e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici). In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
Inoltre, il Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare, nell'insegna od in messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.
Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Padova - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:
Il modulo da utilizzare per la domanda, contenente anche le informazioni sulla documentazione da allegare, è scaricabile alla sezione "Modulistica".
Il procedimento per il rilascio della licenza è disciplinato dall'art. 21 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.