Per rimessa si intende il luogo chiuso o all'aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta, alla roulotte/caravan) per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio. Se viene svolta in luogo chiuso i locali devono rispettare le norme contenute nel Regolamento edilizio sia in ordine alla struttura che alla destinazione d'uso e possedere un certificato di agibilità per tale uso. Se i locali ospitano più di nove automezzi è prescritto il certificato di prevenzione incendi.
Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contatto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.
L'interessato, sia per aprire/trasferire una rimessa al coperto o una rimessa all'aperto, deve presentare al Settore Commercio - ufficio attività economiche o al protocollo generale del Comune di Galliera Veneta la Scia - segnalazione certificata di inizio attività - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive di modificazione; i moduli sono scaricabili dalla sezione modulistica
L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia.
D.P.R. n. 480 de 19 dicembre 2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".