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Panifici: apertura, trasferimento e trasformazione

Adempimenti per l'inizio di nuove attività e variazioni di attività esistenti

Descrizione

Per attività di panificazione s'intende l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime (farina, acqua, lievito ecc.) al prodotto finito, destinato alla vendita.
Il pane può avere la denominazione di:

  • pane fresco, che indica il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione e da porre in vendita entro un determinato termine;
  • pane conservato per il quale è prevista l'indicazione dello stato e del metodo di conservazione utilizzato, le modalità di confezionamento e di vendita, nonché quelle di conservazione e di consumo.

Con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (1° decreto Bersani) l'attività di produzione pane non è più soggetta a preventiva licenza da parte della Camera di Commercio.

Apertura, trasferimento e trasformazione di un panificio

Per aprire un nuovo panificio, oppure trasferire o trasformare un panificio esistente, nell'ambito del territorio comunale di Galliera Veneta, è necessario presentare al Comune la relativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica
Nella Scia l'interessato deve dichiarare:

  • di aver ottenuto la registrazione dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell'Ulss 16 - Padova, ai sensi della D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007, OPPURE di avere presentato all'Ulss 16 di Padova la relativa Scia sanitaria;
  • di essere in possesso dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Padova OPPURE di non essere soggetto a tale autorizzazione in quanto vengono utilizzati meno di 300 kg al giorno di farina.

Somministrazione non assistita

Ai titolari di esercizi di panificazione è consentita l'attività di vendita dei prodotti di produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda.
E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita è soggetto alla presentazione della relativa Scia, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "Modulistica", corredata dal parere sanitario, nella quale l'interessato deve dichiarare:

  • di aver ottenuto la registrazione dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell'Ulss 16 - Padova, ai sensi della D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007

OPPURE

  •  di avere presentato all'Ulss 15 di Cittadella, via Casa ri Ricovero n. 40, la relativa Scia sanitaria.

Sospensione dell'attività e ferie

Le chiusure superiori a 3 giorni delle aziende esercenti la produzione di generi di panificazione, con o senza esercizio di vendita al minuto, devono essere autorizzate.
La domanda può essere presentata anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione; tali termini possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario. L'autorizzazione si intende concessa quando al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.
Deve essere garantita nel territorio comunale l'apertura di almeno il 50% dei panifici esistenti.
Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa deve essere affisso un cartello di avviso al pubblico.

Normativa di riferimento

  • Legge regionale del Veneto n. 29 del 21 settembre 2007- art. 10.
  • D. L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge con modificazioni in data 4 agosto 2006, n. 246 - art. 4.

Per informazioni

 
Suap 
Sportello Unico Attività Produttive 
SUAP - 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD 
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153