Per attività di panificazione s'intende l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime (farina, acqua, lievito ecc.) al prodotto finito, destinato alla vendita.
Il pane può avere la denominazione di:
Con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (1° decreto Bersani) l'attività di produzione pane non è più soggetta a preventiva licenza da parte della Camera di Commercio.
Per aprire un nuovo panificio, oppure trasferire o trasformare un panificio esistente, nell'ambito del territorio comunale di Galliera Veneta, è necessario presentare al Comune la relativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica
Nella Scia l'interessato deve dichiarare:
Ai titolari di esercizi di panificazione è consentita l'attività di vendita dei prodotti di produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda.
E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita è soggetto alla presentazione della relativa Scia, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "Modulistica", corredata dal parere sanitario, nella quale l'interessato deve dichiarare:
OPPURE
Le chiusure superiori a 3 giorni delle aziende esercenti la produzione di generi di panificazione, con o senza esercizio di vendita al minuto, devono essere autorizzate.
La domanda può essere presentata anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione; tali termini possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario. L'autorizzazione si intende concessa quando al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.
Deve essere garantita nel territorio comunale l'apertura di almeno il 50% dei panifici esistenti.
Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa deve essere affisso un cartello di avviso al pubblico.