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Noleggio con conducente di autovettura (NCC)

Requisiti e adempimenti per esercitare l'attività

Descrizione

L'attività di noleggio con conducente (Ncc) è un servizio di trasporto effettuato a richiesta dell'utente, che si rivolge presso la sede operativa della ditta noleggiatrice chiedendo un servizio di trasporto a tempo e/o a viaggio.
Le autorizzazioni per questa attività sono a numero chiuso. 
I veicoli destinati al noleggio con conducente, a differenza del taxi, non stazionano in luoghi pubblici ma all'interno di rimesse e devono portare all'interno del parabrezza superiore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, con la dicitura "Ncc", lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione.

La sede operativa e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio del Comune di Galliera Veneta ed è vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio.
La richiesta del servizio Ncc deve essere effettuata presso la sede operativa e le tariffe sono determinate liberamente dalle parti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per esercitare il noleggio di autoveicoli con conducente è necessario essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica o giuridica.
L'autorizzazione viene rilasciata a persona, di età non inferiore ad anni 21, in possesso di:
- patente di guida cat. B e Cap (Certificato abilitazione professionale) del tipo KB - che si consegue presso la Motorizzazione civile - o di patente di guida cat. C,
- iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, il cui albo è tenuto dalla Camera di Commercio.

L'iscrizione al Ruolo provinciale si consegue previo superamento di un esame presso la Provincia di Padova.
Nel caso di società il requisito dell'iscrizione al Ruolo deve essere posseduto da almeno una persona inserita in qualità di socio amministratore nella società di persone, di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
I titolari di autorizzazione Ncc possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, che deve essere assunto con la qualifica di autista ed essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo.

Nuove autorizzazioni

Attualmente non è in previsione l'assegnazione di nuove autorizzazioni.
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione e dall'Amministrazione provinciale, ritenesse di aumentare il numero dei veicoli da adibire al servizio, le autorizzazioni verranno assegnate attraverso bando di concorso.

Trasferibilità dell'autorizzazione

Il subingresso nell'attività di noleggio con conducente di autovetture è consentito nei soli casi stabiliti dalla legge e richiamati all'art. 28 del Regolamento degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura Taxi - Ncc (vedere paragrafo Normativa di riferimento).
Chi subentra in un'attività di noleggio con conducente deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Modulistica", dimostrando di essere in possesso dei requisiti professionali, della sede operativa e della rimessa nel territorio comunale.

Collaborazione familiare

Il titolare di autorizzazione Ncc può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d'impresa.
Il collaboratore familiare fa capo al titolare dell'impresa, al quale competono le varie responsabilità; e non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

Sostituzione alla guida

E' possibile la sostituzione temporanea alla guida della vettura Ncc per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni per un quinquennio per:

  • motivi di salute o inabilità temporanea;
  • un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
  • sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida.

La persona che conduce il mezzo deve essere in possesso dei requisiti professionali e dell'iscrizione al Ruolo. La sostituzione può avvenire con un contratto di lavoro a tempo determinato o con un contratto di gestione se la durata della sostituzione non è superiore a 6 mesi. Il modulo da utilizzare per comunicare la sostituzione è scaricabile dalla sezione "Modulistica".
Sostituzione dell'autovettura

Il titolare di autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente che intende sostituire l'autovettura deve presentare richiesta al Comune, su apposito modulo scaricabile dalla sezione "Modulistica", che rilascia nulla osta per l'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento trasporti terrestri - Ufficio provinciale di Padova.
I dati relativi al nuovo veicolo devono essere comunicati all'Ufficio comunale presentando eventuale copia della carta provvisoria di circolazione per l'annotazione nell'autorizzazione, entro il quinto giorno non festivo successivo all'immatricolazione. Copia della carta provvisoria di circolazione deve essere presentata anche al Comando Polizia Municipale il quale, successivamente, procede alla sigillatura della targa metallica sulla parte posteriore del mezzo.

Obblighi e divieti

Il titolare di autorizzazione Ncc, oltre agli obblighi e doveri propri dei tassisti, ha l'obbligo di:

  • rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
  • comunicare, entro 10 giorni, la variazione della sede della ditta e/o rimessa ed entro 15 giorni la variazione anagrafica su apposito modello;
  • riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa al singolo contratto di trasporto;
  • non stazionare su suolo pubblico o in area diversa dalla propria autorimessa, salvo che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto non ancora concluso.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".
  • Legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21".
  • Regolamento degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura Taxi - Ncc.

Per informazioni

 
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