©2010 Comune di Galliera Veneta (PD) - Tutti i diritti riservati

 
sei in:  Servizi  -  SUAP  -  Attività, doc. e adempimenti  -  Attività economiche  -  impianti carburanti

Impianti per la distribuzione di carburante: installazione e gestione

Adempimenti e modulistica relativi all'attività

Descrizione

La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:

  • impianto stradale: complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
  • impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

Per la gestione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un'autorizzazione comunale.

Adempimenti per l'installazione e la gestione di un impianto stradale

Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un "gestore" al quale viene rilasciata la licenza UTF.
Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.
Il gestore che "subentra" nella conduzione di un impianto deve darne contestuale comunicazione al Settore Commercio.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge n. 133/08 è possibile il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti stradali di carburanti che non sono più soggetti a vincoli di distanza e di superficie; al momento possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.
Non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti in centro storico e nelle aree di interesse pubblico di quartiere (art. 38 N.T.A. del PRG).

Apertura, ristrutturazione o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere ristrutturati o trasferiti, previa domanda di autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente, deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire, oppure può essere attivato procedimento semplificato allo Sportello unico per l'edilizia presso il Settore Edilizia Privata.
La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.
Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l'impianto a nuova verifica.

Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Voltura o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere modificati o volturati, previo comunicazione.
La voltura o il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione è soggetta a comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Sospensione
L'esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

Smantellamento e rimozione
Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:

  • la cessazione delle attività complementari;
  • il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRC;
  • la rimozione di tutte le attrezzature sopra e sotto suolo;
  • la bonifica del suolo, secondo le modalità di cui alla DGR Veneto n. 3964 del 10.12.2004;
  • la chiusura degli accessi.

Ferie
L'impianto può essere sospeso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione.
Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.

Orario di apertura e turni festivi
Tutti gli impianti stradali di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:

  • fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00;
  • orario minimo settimanale di 52 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l'orario minimo giornaliero di 9 ore e 30 minuti;
  • orario massimo settimanale di 65 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l'orario massimo giornaliero di 12 ore.

Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l'inizio e la fine dell'ora legale.

Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana è prevista l'apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:

  • osservando un orario minimo di ore 4:45 e massimo di ore 5;
  • in caso di chiusura pomeridiana l'apertura del mattino deve concludersi entro le ore 14:00;
  • nel caso di chiusura antimeridiana, l'apertura pomeridiana non può avvenire prima delle ore 13:00.

L'orario prescelto non può essere modificato prima di 3 mesi dall'ultima variazione.
Gli impianti osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo il turno obbligatorio di apertura previsto dal calendario predisposto annualmente dal Comune.

Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.
Nei giorni e nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione del traffico o per motivi ambientali o per altri eccezionali motivi o necessità locali è autorizzato l'esonero dal turno domenicale e festivo dai turni interessati.

Orario attività complementari
Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.

Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale, anche con l'impiego di aspiratori automatici, lavajet, ecc..., possono funzionare anche oltre l'orario dei turni sopraindicati, entro i seguenti limiti:

  • giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
  • giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui autorizzazione è stata rilasciata in deroga ai piani di settore (al titolare della licenza di esercizio UTF o, salvo loro rinuncia, ai titolari dell'autorizzazione petrolifera) osserva l'orario dell'impianto.

Adempimenti per l'installazione e la gestione di un impianto ad uso privato

Per poter installare e gestire un impianto di carburanti ad uso privato, all'interno di cantieri, di magazzini e simili, di imprese industriali o commerciali o di imprese consorzi o cooperative di autotrasportatori per il rifornimento e per l'esclusivo rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie di proprietà delle imprese stesse, occorre:

a) presentare richiesta di autorizzazione al Comune, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

  • relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive;
  • analitica autocertificazione da parte della ditta, corredata da una perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizione urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale, nonché il rispetto delle caratteristiche, di cui alle normative regionali;
  • certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
  • n. 2 planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
  • copia della richiesta del parere di conformità progetto presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.I serbatoi devono essere interrati. Possono essere autorizzati contenitori distributori mobili con capacità di stoccaggio non superiore a 9 mc., previa deroga dell'Ispettorato Interregionale dei Vigili del Fuoco, salvo i casi delle attività agricole, cave e cantieri e autotrasporto per i quali non serve la deroga.

b) dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione, per l'effettiva installazione, occorre presentare al Settore Edilizia Privata la Dia alternativa al permesso di costruire, se il serbatoio è fuori terra, o la Scia edilizia se il serbatoio è interrato;

c) per poter porre in esercizio l'impianto, dopo che è stato installato, occorre presentare:

  • richiesta del certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vvf;
  • richiesta di collaudo impianto al Comune di Galliera Veneta.

Ad avvenuto collaudo e rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto ad uso privato può essere posto in esercizio.
Se la capacità del serbatoio è di 10 mc. o superiore, occorre richiedere ed ottenere la licenza di esercizio da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
  • DGR n. 497 del 18 febbraio 2005 "Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti".
  • DGR Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004 "Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato".
  • DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
  • DGR n. 641 del 12 marzo 2004 "Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione di carburanti".
  • Legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
  • D. Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".

Per informazioni

 
Suap 
Sportello Unico Attività Produttive 
SUAP - 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD 
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153