La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:
Per la gestione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un'autorizzazione comunale.
Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un "gestore" al quale viene rilasciata la licenza UTF.
Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.
Il gestore che "subentra" nella conduzione di un impianto deve darne contestuale comunicazione al Settore Commercio.
A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge n. 133/08 è possibile il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti stradali di carburanti che non sono più soggetti a vincoli di distanza e di superficie; al momento possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.
Non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti in centro storico e nelle aree di interesse pubblico di quartiere (art. 38 N.T.A. del PRG).
Apertura, ristrutturazione o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere ristrutturati o trasferiti, previa domanda di autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente, deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire, oppure può essere attivato procedimento semplificato allo Sportello unico per l'edilizia presso il Settore Edilizia Privata.
La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.
Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l'impianto a nuova verifica.
Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.
Voltura o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere modificati o volturati, previo comunicazione.
La voltura o il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione è soggetta a comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.
Sospensione
L'esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
Smantellamento e rimozione
Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:
Ferie
L'impianto può essere sospeso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione.
Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.
Orario di apertura e turni festivi
Tutti gli impianti stradali di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:
Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l'inizio e la fine dell'ora legale.
Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana è prevista l'apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:
L'orario prescelto non può essere modificato prima di 3 mesi dall'ultima variazione.
Gli impianti osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo il turno obbligatorio di apertura previsto dal calendario predisposto annualmente dal Comune.
Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.
Nei giorni e nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione del traffico o per motivi ambientali o per altri eccezionali motivi o necessità locali è autorizzato l'esonero dal turno domenicale e festivo dai turni interessati.
Orario attività complementari
Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.
Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale, anche con l'impiego di aspiratori automatici, lavajet, ecc..., possono funzionare anche oltre l'orario dei turni sopraindicati, entro i seguenti limiti:
L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui autorizzazione è stata rilasciata in deroga ai piani di settore (al titolare della licenza di esercizio UTF o, salvo loro rinuncia, ai titolari dell'autorizzazione petrolifera) osserva l'orario dell'impianto.
Per poter installare e gestire un impianto di carburanti ad uso privato, all'interno di cantieri, di magazzini e simili, di imprese industriali o commerciali o di imprese consorzi o cooperative di autotrasportatori per il rifornimento e per l'esclusivo rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie di proprietà delle imprese stesse, occorre:
a) presentare richiesta di autorizzazione al Comune, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
b) dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione, per l'effettiva installazione, occorre presentare al Settore Edilizia Privata la Dia alternativa al permesso di costruire, se il serbatoio è fuori terra, o la Scia edilizia se il serbatoio è interrato;
c) per poter porre in esercizio l'impianto, dopo che è stato installato, occorre presentare:
Ad avvenuto collaudo e rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto ad uso privato può essere posto in esercizio.
Se la capacità del serbatoio è di 10 mc. o superiore, occorre richiedere ed ottenere la licenza di esercizio da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza.