©2010 Comune di Galliera Veneta (PD) - Tutti i diritti riservati

 
sei in:  Servizi  -  SUAP  -  Attività, doc. e adempimenti  -  Attività economiche  -  edicole

Edicole

Apertura attività per vendita di quotidiani e periodici

Descrizione

Gli esercizi che svolgono attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici sono definiti dalla legge di settore (D. Lgs 170/2001) come:

  • punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, che possono anche ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare;
  • punti vendita non esclusivi, che possono vendere, in aggiunta alle specifiche merceologie, quotidiani e/o periodici, ossia:
    - bar;
    - rivendite di generi di monopolio;
    - medie e grandi strutture di vendita;
    - librerie con una superficie di vendita minima di mq. 120;
    - stazioni di servizio di carburanti con una superficie superiore a mq. 1.500.
Per entrambe le tipologie vi è l'obbligo di garantire parità di trattamento alle diverse testate.

Nuova apertura

Il rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita esclusivi è possibile se lo consente la previsione del Piano comunale, redatto secondo le indicazioni della Regione e che deve tenere conto del fabbisogno delle singole unità urbane.
Il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi è subordinato ad una programmazione da parte del Comune, che deve tenere conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso.

Attualmente, in base alle valutazioni effettuate, non sono possibili incrementi né di punti di vendita esclusivi né di quelli non esclusivi.

Non è necessaria invece l'autorizzazione comunale se la vendita di quotidiani e periodici viene effettuata:

  • nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  • in forma ambulante per la vendita di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  • per pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • con la consegna porta a porta e in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  • all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Trasferimento dell'attività

Il trasferimento di un punto di vendita già autorizzato è sempre possibile, purché lo stesso avvenga all'interno della stessa unità urbana e dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.

Subingresso

E' sempre possibile il subingresso, presentando apposita comunicazione al Comune, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/1998.
La comunicazione deve essere inviata al Settore Commercio - ufficio attività economiche, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione modulistica 
e allegando una copia dell'atto notarile di cessione d'azienda.
Se l'attività di vendita viene svolta su chiosco collocato su area pubblica, oltre alla comunicazione, deve essere presentata domanda di voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Variazioni societarie

Quando una società, titolare di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici, varia la denominazione o la compagine sociale deve darne comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione modulistica

Normativa di riferimento

  • D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003.
  • D. Lgs.vo n. 170 del 24 aprile 2001
  • Legge n. 108 del 13 aprile 1999, n. 108

Per informazioni

 
Suap 
Sportello Unico Attività Produttive 
SUAP - 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD 
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153