Gli esercizi che svolgono attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici sono definiti dalla legge di settore (D. Lgs 170/2001) come:
Il rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita esclusivi è possibile se lo consente la previsione del Piano comunale, redatto secondo le indicazioni della Regione e che deve tenere conto del fabbisogno delle singole unità urbane.
Il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi è subordinato ad una programmazione da parte del Comune, che deve tenere conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso.
Attualmente, in base alle valutazioni effettuate, non sono possibili incrementi né di punti di vendita esclusivi né di quelli non esclusivi.
Non è necessaria invece l'autorizzazione comunale se la vendita di quotidiani e periodici viene effettuata:
Il trasferimento di un punto di vendita già autorizzato è sempre possibile, purché lo stesso avvenga all'interno della stessa unità urbana e dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.
E' sempre possibile il subingresso, presentando apposita comunicazione al Comune, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/1998.
La comunicazione deve essere inviata al Settore Commercio - ufficio attività economiche, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione modulistica
e allegando una copia dell'atto notarile di cessione d'azienda.
Se l'attività di vendita viene svolta su chiosco collocato su area pubblica, oltre alla comunicazione, deve essere presentata domanda di voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Quando una società, titolare di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici, varia la denominazione o la compagine sociale deve darne comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione modulistica
Normativa di riferimento