L'esercizio dell'attività di autolavaggio, anche con l'impiego di lavajet, aspiratori automatici, ecc., non è soggetto ad alcuna autorizzazione comunale, sia che venga svolto con personale addetto, sia che venga svolto in forma automatica.
L'apertura di un autolavaggio è consentita solo al di fuori delle zone residenziali (in base alle destinazioni di Piano regolatore generale) e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
Per l'installazione di un impianto di autolavaggio occorre richiedere ed ottenere il permesso a costruire da parte del Settore Edilizia Privata, al quale deve essere anche presentata una relazione di Valutazione impatto acustico (Dpia) da parte di un tecnico abilitato. L'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) deve rilasciare, in merito, un apposito nulla osta.
L'impianto deve essere a norma per gli scarichi e le emissioni in atmosfera (AcegasAps fognature e Provincia di Padova - Settore Ambiente).
Dopo 30 gg. che l'attività è stata posta in esercizio, deve essere presentata, al Settore Commercio, una ulteriore relazione di Valutazione impatto acustico che rispetti i parametri sul rumore ambientale.
Gli impianti di autolavaggio sono ammessi all'interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che vengano installati a distanza regolamentare dai confini e rispettino i limiti di rumorosità.
Gli autolavaggi non inseriti nell'ambito dell'area di servizio di impianti stradali di carburanti, anche in uso self-service, devono osservare il seguente orario di esercizio:
Gli autolavaggi inseriti nell'ambito dell'area di servizio di impianti stradali di carburanti:
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose