©2010 Comune di Galliera Veneta (PD) - Tutti i diritti riservati

 
sei in:  Servizi  -  SUAP  -  Attività, doc. e adempimenti  -  Attività economiche  -  Acconciatori

Acconciatori, estetisti e barbieri

Modalità e informazioni per l'esercizio delle attività 

Descrizione

L'attività professionale di acconciatore (ex barbiere e/o parrucchiere uomo-donna) è volta a modificare e migliorare l'aspetto estetico dei capelli e il taglio della barba. L'acconciatore, nell'ambito della propria attività, può effettuare anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. L'attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l'attività di estetista (L.R. 21/07).

L'attività professionale di barbiere consente di effettuare il taglio della barba e il taglio semplice dei capelli nell'uomo.
La Legge 174/2005 (ex L. 161/63 modif. dalla L.1142/70) nel disciplinare l'attività di acconciatore consente a coloro che già esercitano l'attività di barbiere di proseguire l'attività e, nel caso, a trasferirla.
La citata Legge dà altresì facoltà a coloro che avevano nel passato esercitato l'attività di barbiere o che erano in possesso di qualifica professionale di aprire o subentrare in un'attività di barbiere.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di acconciatore devono frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per l'esercizio dell'attività sono necessari:

  • requisiti professionali da parte del titolare o di almeno uno dei soci o di un responsabile tecnico (durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio deve essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali). Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio.
    Dal novembre 2009 la Commissione Provinciale per l'Artigianato della Camera di Commercio non è più competente al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica professionale.
    Il riconoscimento dei requisiti per l'accesso alle professioni di acconciatore, di barbiere e di estetista viene effettuato direttamente dal Comune in sede di presentazione della SCIA.
    Per approfondimenti: modalità per l'acquisizione dei requisiti professionali.
    Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all'iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (REA) e, per le imprese artigiane effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.
  • certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e, per gli estetisti, anche delle attrezzature. La certificazione deve essere richiesta direttamente dall'interessato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 15 - Cittadella - via Casa di Ricovero, 40.

Apertura o trasferimento dell'attività

Il soggetto che intende esercitare o trasferire nell'ambito del territorio comunale di Galliera Veneta l'attività di acconciatore, di estetista e di barbiere deve presentare la relativa Scia - Segnalazione certificata di inizio attività - utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Con la presentazione della Scia l'interessato può iniziare immediatamente l'attività; pertanto al momento della presentazione deve essere già in possesso dei requisiti sopra indicati. Per la sua validità e per il decorso dei termini per il controllo, la SCIA deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista.

Subingresso nell'attività

Per il subingresso nell'attività deve essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Alla Scia deve essere allegata la documentazione che comprova l'avvenuto trasferimento dell'azienda (atto notarile di cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.).

L'attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti e/o della nuova idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature o alla designazione di un responsabile qualificato.

Modifiche dell'attività

Se le modifiche dell'attività riguardano:
- modifiche sostanziali dei locali (riduzione, ampliamento o diversa distribuzione dei "lay-out" dei locali);
- potenziamento o diminuzione delle attrezzature (solo nel caso di attività di estetista);
deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: variazione locali, potenziamento attrezzature", allegando la nuova certificazione di idoneità igienico sanitaria. Nel frattempo l'attività deve essere sospesa e le eventuali nuove attrezzature non possono essere utilizzate.

Se invece le modifiche dell'attività riguardano:
- modifica della compagine o ragione sociale;
sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato;
deve essere presentata semplice comunicazione, utilizzando, rispettivamente, il modulo "Acconciatori e estetisti: comunicazione modifica societaria" o il modulo "Acconciatori e estetisti: variazione direttore tecnico", con i quali si dichiara che i locali (e le attrezzature in caso di attività di estetista) non hanno subito variazioni.
Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività deve essere sospesa.

Sospensione e cessazione dell'attività

L'attività di acconciatore e/o di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni. Eventuale proroga di ulteriori 180 giorni può essere concessa per cause di forza maggiore o motivi eccezionali, previa richiesta.
Qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni, deve esserne data preventiva comunicazione utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: cessazione e sospensione".

La cessazione dell'attività va comunicata utilizzando il medesimo modulo entro 30 giorni.

Orario dell'attività

Gli esercizi di barbiere, acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche e le festività.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L'orario scelto ed ogni eventuale variazione dello stesso, così come la scelta dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale, devono essere comunicati al comune e resi noti al pubblico mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione. La comunicazione al comune deve essere inviata utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: comunicazione orario".

Nel mese di dicembre gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, con esclusione della festività del 25 dicembre.

Dove presentare la documentazione

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere presentata al Settore Commercio ed Attività Economiche del Comune di Galliera Veneta, oppure al protocollo generale.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 40 del 2 aprile 2007, conversione con modificazione del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 - "Decreto Bersani".
  • Legge n. 174 del 17 agosto 2005 (ex Legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 1142/1970) "Disciplina dell’attività di acconciatore".
  • Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
  • Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 "Disciplina dell'attività di estetista".
  • Legge regionale n. 29 del 27 novembre 1991 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

Per informazioni

 Suap 
Sportello Unico Attività Produttive 
SUAP - 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD 
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153