L'attività professionale di acconciatore (ex barbiere e/o parrucchiere uomo-donna) è volta a modificare e migliorare l'aspetto estetico dei capelli e il taglio della barba. L'acconciatore, nell'ambito della propria attività, può effettuare anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. L'attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l'attività di estetista (L.R. 21/07).
L'attività professionale di barbiere consente di effettuare il taglio della barba e il taglio semplice dei capelli nell'uomo.
La Legge 174/2005 (ex L. 161/63 modif. dalla L.1142/70) nel disciplinare l'attività di acconciatore consente a coloro che già esercitano l'attività di barbiere di proseguire l'attività e, nel caso, a trasferirla.
La citata Legge dà altresì facoltà a coloro che avevano nel passato esercitato l'attività di barbiere o che erano in possesso di qualifica professionale di aprire o subentrare in un'attività di barbiere.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di acconciatore devono frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale.
Per l'esercizio dell'attività sono necessari:
Il soggetto che intende esercitare o trasferire nell'ambito del territorio comunale di Galliera Veneta l'attività di acconciatore, di estetista e di barbiere deve presentare la relativa Scia - Segnalazione certificata di inizio attività - utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Con la presentazione della Scia l'interessato può iniziare immediatamente l'attività; pertanto al momento della presentazione deve essere già in possesso dei requisiti sopra indicati. Per la sua validità e per il decorso dei termini per il controllo, la SCIA deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista.
Per il subingresso nell'attività deve essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Alla Scia deve essere allegata la documentazione che comprova l'avvenuto trasferimento dell'azienda (atto notarile di cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.).
L'attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti e/o della nuova idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature o alla designazione di un responsabile qualificato.
Se le modifiche dell'attività riguardano:
- modifiche sostanziali dei locali (riduzione, ampliamento o diversa distribuzione dei "lay-out" dei locali);
- potenziamento o diminuzione delle attrezzature (solo nel caso di attività di estetista);
deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: variazione locali, potenziamento attrezzature", allegando la nuova certificazione di idoneità igienico sanitaria. Nel frattempo l'attività deve essere sospesa e le eventuali nuove attrezzature non possono essere utilizzate.
Se invece le modifiche dell'attività riguardano:
- modifica della compagine o ragione sociale;
- sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato;
deve essere presentata semplice comunicazione, utilizzando, rispettivamente, il modulo "Acconciatori e estetisti: comunicazione modifica societaria" o il modulo "Acconciatori e estetisti: variazione direttore tecnico", con i quali si dichiara che i locali (e le attrezzature in caso di attività di estetista) non hanno subito variazioni.
Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività deve essere sospesa.
L'attività di acconciatore e/o di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni. Eventuale proroga di ulteriori 180 giorni può essere concessa per cause di forza maggiore o motivi eccezionali, previa richiesta.
Qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni, deve esserne data preventiva comunicazione utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: cessazione e sospensione".
La cessazione dell'attività va comunicata utilizzando il medesimo modulo entro 30 giorni.
Gli esercizi di barbiere, acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche e le festività.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
L'orario scelto ed ogni eventuale variazione dello stesso, così come la scelta dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale, devono essere comunicati al comune e resi noti al pubblico mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione. La comunicazione al comune deve essere inviata utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: comunicazione orario".
Nel mese di dicembre gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, con esclusione della festività del 25 dicembre.
Tutta la documentazione sopra indicata deve essere presentata al Settore Commercio ed Attività Economiche del Comune di Galliera Veneta, oppure al protocollo generale.