L'attività professionale di acconciatore (ex barbiere e/o parrucchiere uomo-donna) è volta a modificare e migliorare l'aspetto estetico dei capelli e il taglio della barba. L'acconciatore, nell'ambito della propria attività, può effettuare anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. L'attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l'attività di estetista (L.R. 21/07).
L'attività professionale di barbiere consente di effettuare il taglio della barba e il taglio semplice dei capelli nell'uomo.
La Legge 174/2005 (ex L. 161/63 modif. dalla L.1142/70) nel disciplinare l'attività di acconciatore consente a coloro che già esercitano l'attività di barbiere di proseguire l'attività e, nel caso, a trasferirla.
La citata Legge dà altresì facoltà a coloro che avevano nel passato esercitato l'attività di barbiere o che erano in possesso di qualifica professionale di aprire o subentrare in un'attività di barbiere.
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di acconciatore devono frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale.
Per l'esercizio dell'attività sono necessari:
Il soggetto che intende esercitare o trasferire nell'ambito del territorio comunale di Padova l'attività di acconciatore, di estetista e di barbiere deve presentare la relativa Scia - Segnalazione certificata di inizio attività - utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Con la presentazione della Scia l'interessato può iniziare immediatamente l'attività; pertanto al momento della presentazione deve essere già in possesso dei requisiti sopra indicati. Per la sua validità e per il decorso dei termini per il controllo, la SCIA deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista.
Per il subingresso nell'attività deve essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo Acconciatori, estetisti e barbieri: Scia per nuova apertura, trasferimento, subingresso.
Alla Scia deve essere allegata la documentazione che comprova l'avvenuto trasferimento dell'azienda (atto notarile di cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.).
L'attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti e/o della nuova idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature o alla designazione di un responsabile qualificato.
Se le modifiche dell'attività riguardano:
- modifiche sostanziali dei locali (riduzione, ampliamento o diversa distribuzione dei "lay-out" dei locali);
- potenziamento o diminuzione delle attrezzature (solo nel caso di attività di estetista);
deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: variazione locali, potenziamento attrezzature", allegando la nuova certificazione di idoneità igienico sanitaria. Nel frattempo l'attività deve essere sospesa e le eventuali nuove attrezzature non possono essere utilizzate.
Se invece le modifiche dell'attività riguardano:
- modifica della compagine o ragione sociale;
- sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato;
deve essere presentata semplice comunicazione, utilizzando, rispettivamente, il modulo "Acconciatori e estetisti: comunicazione modifica societaria" o il modulo "Acconciatori e estetisti: variazione direttore tecnico", con i quali si dichiara che i locali (e le attrezzature in caso di attività di estetista) non hanno subito variazioni.
Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività deve essere sospesa.
L'attività di acconciatore e/o di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni. Eventuale proroga di ulteriori 180 giorni può essere concessa per cause di forza maggiore o motivi eccezionali, previa richiesta.
Qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni, deve esserne data preventiva comunicazione utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: cessazione e sospensione".
La cessazione dell'attività va comunicata utilizzando il medesimo modulo entro 30 giorni.
Gli esercizi di barbiere, acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche e le festività.
Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
L'orario scelto ed ogni eventuale variazione dello stesso, così come la scelta dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale, devono essere comunicati al comune e resi noti al pubblico mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione. La comunicazione al comune deve essere inviata utilizzando il modulo "Acconciatori e estetisti: comunicazione orario".
Nel mese di dicembre gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, con esclusione della festività del 25 dicembre.
Tutta la documentazione sopra indicata deve essere presentata al Settore Commercio ed Attività Economiche del Comune di Galliera Veneta, oppure al protocollo generale.
L'esercizio dell'attività di autolavaggio, anche con l'impiego di lavajet, aspiratori automatici, ecc., non è soggetto ad alcuna autorizzazione comunale, sia che venga svolto con personale addetto, sia che venga svolto in forma automatica.
L'apertura di un autolavaggio è consentita solo al di fuori delle zone residenziali (in base alle destinazioni di Piano regolatore generale) e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
Per l'installazione di un impianto di autolavaggio occorre richiedere ed ottenere il permesso a costruire da parte del Settore Edilizia Privata, al quale deve essere anche presentata una relazione di Valutazione impatto acustico (Dpia) da parte di un tecnico abilitato. L'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) deve rilasciare, in merito, un apposito nulla osta.
L'impianto deve essere a norma per gli scarichi e le emissioni in atmosfera (AcegasAps fognature e Provincia di Padova - Settore Ambiente).
Dopo 30 gg. che l'attività è stata posta in esercizio, deve essere presentata, al Settore Commercio, una ulteriore relazione di Valutazione impatto acustico che rispetti i parametri sul rumore ambientale.
Gli impianti di autolavaggio sono ammessi all'interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che vengano installati a distanza regolamentare dai confini e rispettino i limiti di rumorosità.
Gli autolavaggi non inseriti nell'ambito dell'area di servizio di impianti stradali di carburanti, anche in uso self-service, devono osservare il seguente orario di esercizio:
Gli autolavaggi inseriti nell'ambito dell'area di servizio di impianti stradali di carburanti:
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose (art. 26)
Per esercitare il noleggio di autoveicoli con conducente è necessario essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica o giuridica.
L'autorizzazione viene rilasciata a persona, di età non inferiore ad anni 21, in possesso di:
- patente di guida cat. B e Cap (Certificato abilitazione professionale) del tipo KB - che si consegue presso la Motorizzazione civile - o di patente di guida cat. C,
- iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, il cui albo è tenuto dalla Camera di Commercio.
L'iscrizione al Ruolo provinciale si consegue previo superamento di un esame presso la Provincia di Padova.
Nel caso di società il requisito dell'iscrizione al Ruolo deve essere posseduto da almeno una persona inserita in qualità di socio amministratore nella società di persone, di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
I titolari di autorizzazione Ncc possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, che deve essere assunto con la qualifica di autista ed essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo.
Attualmente non è in previsione l'assegnazione di nuove autorizzazioni.
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione e dall'Amministrazione provinciale, ritenesse di aumentare il numero dei veicoli da adibire al servizio, le autorizzazioni verranno assegnate attraverso bando di concorso.
Il subingresso nell'attività di noleggio con conducente di autovetture è consentito nei soli casi stabiliti dalla legge e richiamati all'art. 28 del Regolamento degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura Taxi - Ncc (vedere paragrafo Normativa di riferimento).
Chi subentra in un'attività di noleggio con conducente deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Link utili" a destra di questa pagina, dimostrando di essere in possesso dei requisiti professionali, della sede operativa e della rimessa nel territorio comunale.
Il titolare di autorizzazione Ncc può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d'impresa.
Il collaboratore familiare fa capo al titolare dell'impresa, al quale competono le varie responsabilità; e non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
E' possibile la sostituzione temporanea alla guida della vettura Ncc per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni per un quinquennio per:
La persona che conduce il mezzo deve essere in possesso dei requisiti professionali e dell'iscrizione al Ruolo. La sostituzione può avvenire con un contratto di lavoro a tempo determinato o con un contratto di gestione se la durata della sostituzione non è superiore a 6 mesi. Il modulo da utilizzare per comunicare la sostituzione è scaricabile dalla sezione "Link utili", a destra di questa pagina.
Il titolare di autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente che intende sostituire l'autovettura deve presentare richiesta al Comune, su apposito modulo scaricabile dalla sezione "Link utili" a destra di questa pagina, che rilascia nulla osta per l'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento trasporti terrestri - Ufficio provinciale di Padova.
I dati relativi al nuovo veicolo devono essere comunicati all'Ufficio comunale presentando eventuale copia della carta provvisoria di circolazione per l'annotazione nell'autorizzazione, entro il quinto giorno non festivo successivo all'immatricolazione. Copia della carta provvisoria di circolazione deve essere presentata anche al Comando Polizia Municipale il quale, successivamente, procede alla sigillatura della targa metallica sulla parte posteriore del mezzo.
Il titolare di autorizzazione Ncc, oltre agli obblighi e doveri propri dei tassisti, ha l'obbligo di:
Si tratta di un'attività che consente di mettere a disposizione di terzi dei veicoli (dai velocipedi a tutti gli altri veicoli circolanti su strada) di cui un'impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica. I veicoli, targati, devono essere immatricolati "uso conto terzi".
L'interessato deve presentare al Settore Commercio - ufficio attività economiche o al protocollo generale del Comune di Padova la Scia - Segnalazione certificata di inizio attività - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello scaricabile dalla sezione "Link utili", a destra di questa pagina.
L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia.
DPR 19 dicembre 2001 n. 481 "Noleggio di veicoli senza conducente".
Per rimessa si intende il luogo chiuso o all'aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta, alla roulotte/caravan) per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio. Se viene svolta in luogo chiuso i locali devono rispettare le norme contenute nel Regolamento edilizio sia in ordine alla struttura che alla destinazione d'uso e possedere un certificato di agibilità per tale uso. Se i locali ospitano più di nove automezzi è prescritto il certificato di prevenzione incendi.
Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contatto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.
L'interessato, sia per aprire/trasferire una rimessa al coperto o una rimessa all'aperto, deve presentare al Settore Commercio - ufficio attività economiche o al protocollo generale del Comune di Padova la Scia - segnalazione certificata di inizio attività - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive di modificazione; i moduli sono scaricabili dalla sezione "Link utili", a destra di questa pagina.
L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia.
D.P.R. n. 480 de 19 dicembre 2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".
Sono di competenza dell'ufficio attività economiche le agenzie d'affari che si occupano di:
Esistono altri tipi di agenzie d'affari, riportiamo un elenco delle diverse agenzie d'affari che si possono aprire e l'ufficio/ente a cui rivolgersi:
L'interessato deve presentare, al Comune nel quale ha sede l'agenzia, una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo scaricaribile alla sezione "Link utili" a destra di questa pagina.
Il modulo deve essere compilato e consegnato, in duplice copia, al Settore Commercio o al protocollo generale, allegando una fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
Alla Scia deve essere allegato un registro (giornale degli affari), che viene vidimato presso il relativo ufficio comunale e la tabella delle operazioni e delle tariffe in duplice copia, una delle quali in bollo (per i dettagli vedere anche il paragrafo "Richiesta di vidimazione registri" in questa pagina).
Nel modulo per la presentazione della Scia sono riportate tutte le prescrizioni per iniziare l'attività di agenzia d'affari, fra le quali si pone particolare attenzione al possesso dei requisiti soggettivi e alla disponibilità dei locali dove ha sede l'attività, che devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari, edilizi e della prevenzione incendi.
Il registro dell'agenzia d'affari va presentato all'atto di presentazione della Scia per nuova apertura per essere vidimato dall'ufficio competente. Quando si esaurisce un registro è necessario presentare un nuovo registro all'ufficio competente.
In ogni caso, la vidimazione del registro va richiesta all'ufficio competente, presentando il registro stesso accompagnato dalla richiesta di vidimazione, redatta sull'apposito modulo scaricabile alla sezione "Link utili" alla destra di questa pagina.
pane fresco, che indica il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione e da porre in vendita entro un determinato termine;
pane conservato per il quale è prevista l'indicazione dello stato e del metodo di conservazione utilizzato, le modalità di confezionamento e di vendita, nonché quelle di conservazione e di consumo.
Con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (1° decreto Bersani) l'attività di produzione pane non è più soggetta a preventiva licenza da parte della Camera di Commercio.
Per aprire un nuovo panificio, oppure trasferire o trasformare un panificio esistente, nell'ambito del territorio comunale di Padova, è necessario presentare al Comune la relativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione "link utili", alla destra di questa pagina.
Nella Scia l'interessato deve dichiarare:
Ai titolari di esercizi di panificazione è consentita l'attività di vendita dei prodotti di produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda.
E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita è soggetto alla presentazione della relativa Scia, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "Link utili", a destra di questa pagina, corredata dal parere sanitario, nella quale l'interessato deve dichiarare:
OPPURE
Le chiusure superiori a 3 giorni delle aziende esercenti la produzione di generi di panificazione, con o senza esercizio di vendita al minuto, devono essere autorizzate.
La domanda può essere presentata anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione; tali termini possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario. L'autorizzazione si intende concessa quando al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.
Deve essere garantita nel territorio comunale l'apertura di almeno il 50% dei panifici esistenti.
Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa deve essere affisso un cartello di avviso al pubblico.
Gli esercizi che svolgono attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici sono definiti dalla legge di settore (D. Lgs 170/2001) come:
Il rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita esclusivi è possibile se lo consente la previsione del Piano comunale, redatto secondo le indicazioni della Regione e che deve tenere conto del fabbisogno delle singole unità urbane.
Il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi è subordinato ad una programmazione da parte del Comune, che deve tenere conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso.
Attualmente, in base alle valutazioni effettuate, non sono possibili incrementi né di punti di vendita esclusivi né di quelli non esclusivi.
Non è necessaria invece l'autorizzazione comunale se la vendita di quotidiani e periodici viene effettuata:
Il trasferimento di un punto di vendita già autorizzato è sempre possibile, purché lo stesso avvenga all'interno della stessa unità urbana e dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.
E' sempre possibile il subingresso, presentando apposita comunicazione al Comune, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/1998.
La comunicazione deve essere inviata al Settore Commercio - ufficio attività economiche, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Link utili" alla destra di questa pagina e allegando una copia dell'atto notarile di cessione d'azienda.
Se l'attività di vendita viene svolta su chiosco collocato su area pubblica, oltre alla comunicazione, deve essere presentata domanda di voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Quando una società, titolare di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici, varia la denominazione o la compagine sociale deve darne comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "Link utili" alla destra di questa pagina.
La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:
Per la gestione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un'autorizzazione comunale.
Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un "gestore" al quale viene rilasciata la licenza UTF.
Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.
Il gestore che "subentra" nella conduzione di un impianto deve darne contestuale comunicazione al Settore Commercio.
A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge n. 133/08 è possibile il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti stradali di carburanti che non sono più soggetti a vincoli di distanza e di superficie; al momento possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.
Non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti in centro storico e nelle aree di interesse pubblico di quartiere (art. 38 N.T.A. del PRG).
Apertura, ristrutturazione o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere ristrutturati o trasferiti, previa domanda di autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente, deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire, oppure può essere attivato procedimento semplificato allo Sportello unico per l'edilizia presso il Settore Edilizia Privata.
La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.
Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l'impianto a nuova verifica.
Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.
Voltura o trasferimento
Gli impianti stradali esistenti possono essere modificati o volturati, previo comunicazione.
La voltura o il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione è soggetta a comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.
Sospensione
L'esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
Smantellamento e rimozione
Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:
Ferie
L'impianto può essere sospeso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione.
Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.
Orario di apertura e turni festivi
Tutti gli impianti stradali di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:
Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l'inizio e la fine dell'ora legale.
Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana è prevista l'apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:
L'orario prescelto non può essere modificato prima di 3 mesi dall'ultima variazione.
Gli impianti osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo il turno obbligatorio di apertura previsto dal calendario predisposto annualmente dal Comune.
Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.
Nei giorni e nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione del traffico o per motivi ambientali o per altri eccezionali motivi o necessità locali è autorizzato l'esonero dal turno domenicale e festivo dai turni interessati.
Orario attività complementari
Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.
Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale, anche con l'impiego di aspiratori automatici, lavajet, ecc..., possono funzionare anche oltre l'orario dei turni sopraindicati, entro i seguenti limiti:
L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui autorizzazione è stata rilasciata in deroga ai piani di settore (al titolare della licenza di esercizio UTF o, salvo loro rinuncia, ai titolari dell'autorizzazione petrolifera) osserva l'orario dell'impianto.
Per poter installare e gestire un impianto di carburanti ad uso privato, all'interno di cantieri, di magazzini e simili, di imprese industriali o commerciali o di imprese consorzi o cooperative di autotrasportatori per il rifornimento e per l'esclusivo rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie di proprietà delle imprese stesse, occorre:
a) presentare richiesta di autorizzazione al Comune, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
b) dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione, per l'effettiva installazione, occorre presentare al Settore Edilizia Privata la Dia alternativa al permesso di costruire, se il serbatoio è fuori terra, o la Scia edilizia se il serbatoio è interrato;
c) per poter porre in esercizio l'impianto, dopo che è stato installato, occorre presentare:
Ad avvenuto collaudo e rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto ad uso privato può essere posto in esercizio.
Se la capacità del serbatoio è di 10 mc. o superiore, occorre richiedere ed ottenere la licenza di esercizio da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza.