INTRODUZIONE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.
L’entrata in vigore della nuova imposta municipale propria è stata anticipata all’anno 2012 dall’art. 13 del D.L. 05.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, seppure in maniera sperimentale (L’acronimo IMU deriva dalla prima denominazione e stava per Imposta Municipale Unica, abbandonato dal legislatore in quanto essa non è l’Unica imposta comunale, come inizialmente inteso).
L’art. 13 del citato Decreto recita infatti: “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al
Il nuovo tributo comunale previsto per l’anno 2012 non sarà quindi esattamente corrispondente all’imposta municipale propria “a regime”, la cui entrata in vigore era prevista per l’anno 2014, ma è il risultato dell’applicazione combinata di una parte delle norme contenute nel D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011, e cesserà nell’anno 2014 con l’entrata in vigore “a regime” dell’imposta municipale propria nell’anno 2015.
Diamo ora alcune informazioni ai contribuenti, nell’attesa della prevista Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale dovranno essere stabilite le aliquote, nonché disciplinati alcuni aspetti mediante l’esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni:
| Quando entra in vigore: |
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| Quali soggetti riguarda: |
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| Quali immobili riguarda: |
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| Quali imposte sostituisce: | - l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
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| Quali sono le aliquote e le detrazioni: | Le aliquote Imu sono differenziate tra l’abitazione principale e relative pertinenze, prima esenti ICI dall’anno 2008, e le altre proprietà immobiliari e devono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l’aliquota ordinaria, secondo il seguente schema:
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i familiari abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse nel Comune, si precisa che le agevolazioni spettano solo ad una unità. In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario al 100 %, indipendentemente dall’esistenza o meno di quote di possesso dell’immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.
La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, non viene considerata come abitazione principale. I Comuni hanno piena facoltà, in deroga ai principi del bilancio, di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 sia il regolamento IMU sia le relative aliquote e detrazioni. Lo Stato ha a sua volta piena facoltà di variare aliquote e detrazioni IMU entro il 10 dicembre 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quale è la base imponibile: | Per gli immobili si deve partire dalla rendita catastale, che ogni contribuente può conoscere attraverso una visura dell’Agenzia del territorio. Dalla rendita catastale, si calcola il valore catastale dell’immobile e da questo l’imposta dovuta, applicando le aliquote stabilite dal Comune. La rendita catastale va incrementata del 5% e a questo nuovo valore va applicato un coefficiente di rivalutazione, diverso per ogni tipologia di immobile e precisamente:
Per i fabbricati inagibili ed inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibiltà o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (autocertificazione). Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%. Per quanto riguarda i terreni agricoli e quelli incolti il valore catastale si determina incrementando il reddito dominicale del 25 % e moltiplicando poi tale valore per 135 (per l’ICI il moltiplicatore era di 75). Per i terreni agricoli o incolti posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) il moltiplicatore è pari a 110 ed inoltre viene applicata la seguente riduzione di imposta:
Per le aree edificabili, la determinazione della base imponibile è la stessa di quella prevista per l’ICI. E cioè: “ per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Sono soggetti all’IMU anche i fabbricati rurali ed i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole di cui all’art. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come e quando si versa: |
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| Dichiarazione | E’ prevista la presentazione di una dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un modello che sarà approvato con un Decreto, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Il Decreto che approverà il modello di dichiarazione stabilirà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A chi va il gettito dell’IMU: | Tutto il gettito prodotto dall’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze e quello sugli immobili rurali strumentali rimane ai Comuni. Il gettito prodotto dall’IMU su tutti gli altri immobili, compresi i terreni e le aree edificabili viene ripartito al 50% tra il Comune e lo Stato. Per il Comune l’applicazione dell’IMU con le aliquote stabilite dallo Stato comporta il mantenimento dello stesso gettito della vecchia ICI, in quanto avviene la compensazione di ogni eccedenza dell’IMU comunale rispetto all’ICI con la pari riduzione dei trasferimenti statali (F.S.R.). Invece tutte le variazioni della disciplina IMU di base (aliquote e detrazioni indicate nella Legge) sono a carico del Comune, se si tratta di agevolazioni o a favore del Comune, se si tratta di aggravi di prelievo. Infatti le variazioni compensative dei trasferimenti statali sono effettuate solo con riferimento alla disciplina di base. Ciò significa che ogni variazione di aliquota o detrazione disposta dal Comune, inciderà sulle proprie entrate in misura piena. Ad esempio, in caso di aumento di uno 0,1 % dell’aliquota ordinaria sugli immobili diversi dall’abitazione principale, dallo 0,76 allo 0,86 % , l’intero gettito aggiuntivo derivante dall’incremento dello 0,1 % spetta al Comune, senza alcuna riserva statale. Il contrario avviene in caso di riduzioni di aliquota od incrementi ed estensioni delle detrazioni. In conclusione, la differenza tra gettito a disciplina di base e gettito acquisito sulla base del regime modificato dal Comune, influisce per intero sulle risorse comunali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTENZA AL CALCOLO DELL'IMU
L’Amministrazione Comunale offre il servizio gratuito di calcolo dell’imposta “IMU” e relativa stampa del documento di pagamento ( F24 )
dal giorno di lunedì 21 maggio al giorno di lunedì 18 giugno 2012.
Per avvalersi di questo servizio gratuito, occorre rivolgersi all’Ufficio Tributi nei seguenti orari:
DAL LUNEDI’ AL SABATO - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00
Per informazioni:
Telefono: 049 5969153 interno 4
Fax: 049 5999218
Mail: tributi@comune.gallieraveneta.pd.it