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Informazioni sull' IMU

 

INTRODUZIONE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

L’entrata in vigore della nuova imposta municipale propria è stata anticipata all’anno 2012 dall’art. 13 del D.L. 05.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, seppure in maniera sperimentale (L’acronimo IMU deriva dalla prima denominazione e stava per Imposta Municipale Unica, abbandonato dal legislatore in quanto essa non è l’Unica imposta comunale, come inizialmente inteso).

L’art. 13 del citato Decreto recita infatti: “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”.

Il nuovo tributo comunale previsto per l’anno 2012 non sarà quindi esattamente corrispondente all’imposta municipale propria “a regime”, la cui entrata in vigore era prevista per l’anno 2014, ma è il risultato dell’applicazione combinata di una parte delle norme contenute nel D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011, e cesserà nell’anno 2014 con l’entrata in vigore “a regime” dell’imposta municipale propria nell’anno 2015.

Diamo ora alcune informazioni ai contribuenti, nell’attesa della prevista Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale dovranno essere stabilite le aliquote, nonché disciplinati alcuni aspetti mediante l’esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni:

 

Quando entra in vigore:

 

A decorrere dall’anno 2012 (e fino all’anno 2014)

 

Quali soggetti riguarda:

 

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili

 

Quali immobili riguarda:

 

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa

 

Quali imposte sostituisce:

 

   - l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

 - l’Irpef (per gli immobili non locati)

 - l’addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)

 - l’addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati)

 

 

Quali sono le aliquote e le detrazioni:

 

Le aliquote Imu sono differenziate tra l’abitazione principale e relative pertinenze, prima esenti ICI dall’anno 2008, e le altre proprietà immobiliari e devono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l’aliquota ordinaria, secondo il seguente schema:

 

Aliquote Imu

 

Aliquota ordinaria

Variabilità

Minimo-massimo

Abitazione principale

0,4%

±0,2%

0,2%-0,6%

Fabbricati rurali strumentali

0,2%

-0,1%

0,1%-0,2%

Altre proprietà

0,76%

±0,3%

0,46%-1,06%

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i familiari abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse nel Comune, si precisa che le agevolazioni spettano solo ad una unità.

 

In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario al 100 %, indipendentemente dall’esistenza o meno di quote di possesso dell’immobile.

 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché per le annualità 2012 e 2013 ad un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).

La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, non viene considerata come abitazione principale.

I Comuni hanno piena facoltà, in deroga ai principi del bilancio, di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 sia il regolamento IMU sia le relative aliquote e detrazioni.

Lo Stato ha a sua volta piena facoltà di variare aliquote e detrazioni IMU entro il 10 dicembre 2012.

 

Quale è la base imponibile:

Per gli immobili si deve partire dalla rendita catastale, che ogni contribuente può conoscere attraverso una visura dell’Agenzia del territorio.

Dalla rendita catastale,  si calcola il valore catastale dell’immobile e da questo l’imposta dovuta, applicando le aliquote stabilite dal Comune.

La rendita catastale va incrementata del 5% e a questo nuovo valore va applicato un coefficiente di rivalutazione, diverso per ogni tipologia di immobile e precisamente:

GRUPPO CATASTALE

FABBRICATI

RIVALUTAZIONE

L. 662/96

MOLTIPLICATORE

IMU

EX MOLTIPLICATORE

ICI

A (abitazioni)

5%

160

100

A10 (Uffici e studi privati)

5%

80

50

B (colonie, asili, ospedali)

5%

140

100

C1 (negozi, bar, botteghe)

5%

55

34

C2 C6 C7

(magazzini, posti auto, tettoie)

5%

160

100

C3 C4 C5

(laboratori, stabilimenti balneari)

5%

140

100

D

(opifici, alberghi, fabbricati

 produttivi)

5%

60 per il 2012

65 dal 01.01.2013

 

50

D5

(Istituti di credito, cambio e

assicurazione)

5%

80

50

Per i fabbricati inagibili ed inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibiltà o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (autocertificazione).

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.

Per quanto riguarda i terreni agricoli e quelli incolti il valore catastale si determina incrementando il reddito dominicale del 25 % e moltiplicando poi tale valore per 135 (per l’ICI il moltiplicatore era di 75).

Per i terreni agricoli o incolti posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) il moltiplicatore è pari a 110 ed inoltre viene applicata la seguente riduzione di imposta:

I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI

 O DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99

purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino al euro 15.500,00;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

 

Per le aree edificabili, la determinazione della base imponibile è la stessa di quella prevista per l’ICI. E cioè: “ per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Sono soggetti all’IMU anche i fabbricati rurali ed i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte per la coltivazione e l’allevamento; ecc., prima esenti dall’ICI.

Come e quando si versa:

Per l’anno 2012 il pagamento dell’acconto è effettuato con l’applicazione delle aliquote di base e le detrazioni stabilite dalla norma statale.

 

Diverse sono le modalità di versamento dell’IMU.

 

VERSAMENTI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

-        per l’abitazione principale il pagamento avviene in due o tre rate, il 16 rispettivamente di giugno e dicembre o il 16 rispettivamente di giugno, settembre e dicembre. Per l’anno 2012, il calendario esatto è il seguente:

Per le due rate:

·        18 giugno 2012: in misura del 50% dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota di base;

·        17 dicembre 2012: a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota comunale con conguaglio della rata già corrisposta.

Per le tre rate:

·        18 giugno 2012: in misura del 33,33% dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota di base;

·        17 settembre 2012: in misura del 33,33% dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota di base;

·        17 dicembre 2012: a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota comunale con conguaglio delle due rate già corrisposte.

 

VERSAMENTI PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

-        per l’anno 2012 la prima rata è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base entro il 18 giugno 2012;

-        la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando l’aliquota comunale entro il 17 dicembre 2012.

 

VERSAMENTI PER I FABBRICATI RURALI:

(per i quali vi è l’obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012)

-        per l’anno 2012 il versamento dell’imposta complessivamente dovuta è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012, applicando l’aliquota comunale.

 

VERSAMENTI PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI:

 

Per tutte le restanti fattispecie (seconde case, altri fabbricati, negozi, laboratori, opifici, terreni, aree fabbricabili, ecc.) le disposizioni per il versamento sono le seguenti:

 

-        per l’anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base, entro il 18 giugno 2012;

-        la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote comunali, entro il 17 dicembre 2012.

Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente mediante utilizzo del modello F24, con i seguenti codici:

 

CODICE ENTE COMUNE DI GALLIERA VENETA:  D879

3912 - IMU –Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE

3913 - IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

3914 - IMU - Imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3915 - IMU - Imposta municipale propria per i terreni  - STATO

3916 - IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili -  COMUNE

3917 - IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili -  STATO

3918 - IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati -  COMUNE

3919 - IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

3923 - IMU – Imposta municipale propria -  interessi da accertamento -  COMUNE

3924 - IMU – Imposta municipale propria -  sanzioni da accertamento – COMUNE

 

VERSAMENTO MINIMO: € 12,00

Dall’01.12.2012 è prevista anche la possibilità del versamento tramite bollettino postale.

 

 

 

Dichiarazione

E’ prevista la presentazione di una dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un modello che sarà approvato con un Decreto, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Il Decreto che approverà il modello di dichiarazione stabilirà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

 

A chi va il gettito dell’IMU:

 

Tutto il gettito prodotto dall’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze e quello sugli immobili rurali strumentali rimane ai Comuni.

Il gettito prodotto dall’IMU su tutti gli altri immobili, compresi i terreni e le aree edificabili viene ripartito al 50% tra il Comune e lo Stato.

Per il Comune l’applicazione dell’IMU con le aliquote stabilite dallo Stato comporta il mantenimento dello stesso gettito della vecchia ICI, in quanto avviene la compensazione di ogni eccedenza dell’IMU comunale rispetto all’ICI con la pari riduzione dei trasferimenti statali (F.S.R.).

Invece tutte le variazioni della disciplina IMU di base (aliquote e detrazioni indicate nella Legge) sono a carico del Comune, se si tratta di agevolazioni o a favore del Comune, se si tratta di aggravi di prelievo. Infatti le variazioni compensative dei trasferimenti statali sono effettuate solo con riferimento alla disciplina di base.

Ciò significa che ogni variazione di aliquota o detrazione disposta dal Comune, inciderà sulle proprie entrate in misura piena. Ad esempio, in caso di aumento di uno 0,1 % dell’aliquota ordinaria sugli immobili diversi dall’abitazione principale, dallo 0,76 allo 0,86 % , l’intero gettito aggiuntivo derivante dall’incremento dello 0,1 % spetta al Comune, senza alcuna riserva statale. Il contrario avviene in caso di riduzioni di aliquota od incrementi ed estensioni delle detrazioni.

In conclusione, la differenza tra gettito a disciplina di base e gettito acquisito sulla base del regime modificato dal Comune, influisce per intero sulle risorse comunali.

 

 

 

 

ASSISTENZA AL CALCOLO DELL'IMU

 

L’Amministrazione Comunale offre il servizio gratuito di calcolo dell’imposta “IMU” e relativa stampa del documento di pagamento ( F24 )

dal giorno di lunedì 21 maggio al giorno di lunedì 18 giugno 2012.

 

Per avvalersi di questo servizio gratuito, occorre rivolgersi all’Ufficio Tributi nei seguenti orari:

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00

 

 

Per informazioni:

Telefono: 049 5969153 interno 4

Fax: 049 5999218

Mail: tributi@comune.gallieraveneta.pd.it