Comune di Galliera Veneta
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Assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare numeroso è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS, introdotto dall’art. 65 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche 

Requisiti:
  • essere cittadino italiano o comunitario residente nel comune;
  • nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi.
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2011 il nucleo familiare non deve avere una situazione economica ISE superiore a € 23.736,50 per nuclei familiari composti da cinque componenti.

Modalità e termini di presentazione della domanda : La domanda, redatta su apposito modulo con allegata l’autocertificazione della situazione economica della famiglia (ISEE) e fotocopia di un documento di identità valido, va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2011, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2012). I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Decorrenza e cessazione del diritto Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore. 
Misura dell’assegno L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
  • sino ad un importo massimo di euro 124,89 mensili per le richieste relative all’anno 2008;
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori
  • fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purchè sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
 
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