Assegno di maternità
L’Assegno di maternità è stato istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 ed è una misura di sostegno economico al nucleo familiare ed in particolare alla maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS.
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (o la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la domanda le madri:
La madre richiedente deve essere residente nello territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Requisiti reddituali
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio.
Per l’anno 2011, il valore dell’ISE da non superare è pari ad € 32.967,39 con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.
Domanda per la concessione dell’assegno
La domanda, redatta su apposito modulo, con allegata:
Concessione e misura dell’assegno
L’assegno è pagato dall’INPS in un’unica soluzione.
Per l'anno 2011 l’importo mensile dell’assegno è pari ad € 316,25 per un importo totale pari ad € 1.581,25.
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (o la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la domanda le madri:
- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno
La madre richiedente deve essere residente nello territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Requisiti reddituali
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio.
Per l’anno 2011, il valore dell’ISE da non superare è pari ad € 32.967,39 con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.
Domanda per la concessione dell’assegno
La domanda, redatta su apposito modulo, con allegata:
- autocertificazione della situazione economica della famiglia (ISEE)
- fotocopia di un documento di identità valido
- se cittadina extracomunitaria fotocopia carta di soggiorno
Concessione e misura dell’assegno
L’assegno è pagato dall’INPS in un’unica soluzione.
Per l'anno 2011 l’importo mensile dell’assegno è pari ad € 316,25 per un importo totale pari ad € 1.581,25.