Comune di Galliera Veneta
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Pubblicazioni di Matrimonio

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio. 

Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento compilando un apposito modello per la comunicazione dei dati relativi a ciascuno degli sposi.

L'ufficiale di stato civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. 
Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio contatta gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali. 

PUBBLICAZIONE PER MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO

Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico o procura speciale devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile. 

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. 

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati. 
Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso. 
  • MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
  • SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
  • SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza. 
  • SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
  • SPOSI STRANIERI:
    • per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
    • per i cittadini australiani, norvegesi e statunitensi: vedi moduli scaricabili dalla sezione "Link utili" di questa pagina;
    • per i cittadini di altra cittadinanza ve "Nulla osta per i cittadini stranieri".
      Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
  • SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
 
DURATA DELLE PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. 
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. 
In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione. 

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio. 
In caso di necessità contattare l'ufficio matrimoni. 


COSTI 

Per l'atto di pubblicazione è necessaria la marca da bollo da 14,62 euro qualora i nubendi siano residenti nello stesso comune, due marche da bollo se residenti in comuni diversi. 

Normativa di riferimento 
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • C.c. artt. 84 e seguenti.
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