Comune di Galliera Veneta
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Denuncia di nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta: 
  • presso il Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'Ufficio Stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il Centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla Direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla Direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'Ufficio Stato Civile del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. 
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse. 

L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre. 


Figli legittimi e figli naturali riconosciuti 

Per i FIGLI LEGITTIMI la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto. 
Per i FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento. 

Documentazione da presentare 
 
  • documento di identità valido del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete. 


Normativa di riferimento 
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"
  • L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
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