
COMUNE DI GALLIERA VENETA
I. C. I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008
Aliquote - Dichiarazioni – Pagamento 1^ Rata
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, relativamente all’I.C.I.;
Visto il Regolamento Comunale Generale sulle Entrate;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 07/2008 del 8 marzo 2008 di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2008;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/04/2008 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2007;
Visto il D.L. N. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, che prevede, all’art. 1, l’esclusione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (l’esclusione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale)
S I I N F O R M A
I. che per l’anno 2008 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata come segue:
- aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di:
1) abitazioni principali con equiparazioni e pertinenze;
2) terreni agricoli;
3) aree fabbricabili;
- ESCLUSIONE per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 e A/7 comprese le equiparazioni indicate nell’art. 7 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI, e le relative pertinenze indicate nell’art. 6 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI;
L’esclusione si estende di diritto anche:
· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
· alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L’esclusione dall’imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale “equipara” alle abitazioni principali e che sono state così dichiarate dal contribuente con la presentazione dell’apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge:
· l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale con iscrizione anagrafica;
· l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’esclusione dall’imposta riguarda anche le pertinenze in quanto considerate parti integranti dell’abitazione principale.
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte , della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
- aliquota differenziata del 4,4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) comprese le equiparazioni indicate nell’art. 7 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI, e le relative pertinenze indicate nell’art. 6 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI;
- aliquota differenziata del 6,0 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
(Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 15/02/2008, sono stati confermati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. stabiliti per l’anno 2007)
II. Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 % ed i redditi dominicali del 25 %;
III. Per l’anno 2008 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) del soggetto passivo si detraggono Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Stessa detrazione compete inoltre per l’abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado, con presentazione di un’apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge.
IV. Per l’anno 2008 è stabilita una maggiore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) del soggetto passivo si detraggono Euro 100,00 per una detrazione complessiva di Euro 204,00, se nel nucleo familiare del possessore sono presenti almeno 3 componenti minorenni, con presentazione di un’apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge.
V. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445;
VI. Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:
- la prima entro il 16 giugno 2008, pari al 50 % dell’imposta dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda, dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’anno.
Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008. Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è uguale od inferiore a Euro 15,49 - ai sensi dell’art.7 bis del “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie”, introdotto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 02/03/2007.
VII. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato, previa compilazione del modello di bollettino di conto corrente postale, approvato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 03 aprile 2008, sul c/c postale n. 88648027 intestato a:
EQUITALIA POLIS SPA GALLIERA VENETA-PD-ICI
con le modalità di seguito indicate:
· Presso tutti gli Uffici Postali;
· direttamente presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo * Filiale di Galliera Veneta * senza commissioni.
Dal 1° Maggio 2007 tutti i contribuenti potranno pagare l’imposta anche utilizzando il “modello F24”. In tal caso avranno la possibilità di compensare il debito I.C.I. con eventuali crediti per imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano possono effettuare il pagamento dell’ ICI da essi dovuta per l’anno 2008, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13/11/1995.
VIII. Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2007 e per gli anni successivi ed è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione tranne nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure previste dall’art. 3-bis del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 463 (variazioni nel possesso registrate con atto del notaio). In questi casi, la denuncia di variazione I.C.I. deve essere effettuata sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio comunale Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007.
IX. Le informazioni e la documentazione necessaria all’applicazione dell’imposta possono essere richiesti all’Ufficio Tributi Comunale (Telefono: 0495969153 * Fax: 0495999218 * e-mail: tributi@comunegallieraveneta.com).